Giudicato civile e imputazione dei pagamenti ex art. 1194 cod. civ. (Cons. Stato n. 5560 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, chiamato a dare esecuzione a un giudicato civile, non può integrare né alterare il precetto della sentenza con statuizioni proprie del giudizio di cognizione, ma può interpretarlo utilizzando esclusivamente gli elementi interni al giudicato stesso. Ne consegue che il richiamo, contenuto nella motivazione della sentenza civile, alla regola di imputazione dei pagamenti di cui all’art. 1194 cod. civ. integra il precetto, sicché il pagamento eseguito dall’amministrazione deve imputarsi prima agli interessi e poi al capitale. Il dispositivo che dà atto dell’avvenuto pagamento della somma “in linea di capitale” si riferisce alla sola quantificazione del debito e del pagamento eseguito, non alla sua imputazione, profilo regolato dalla motivazione. Ove l’amministrazione abbia corrisposto unicamente l’importo capitale senza imputarlo secondo tale regola, il giudicato resta ineseguito e il giudice dell’ottemperanza deve ordinarne la piena attuazione.
Il Fatto
Una banca, cessionaria di crediti per la fornitura di energia elettrica vantati nei confronti del Ministero della difesa, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma superiore a settecentomila euro. Nel giudizio di opposizione il decreto era stato dichiarato provvisoriamente esecutivo e l’amministrazione aveva corrisposto l’importo di euro 701.669,56.
Con la sentenza conclusiva, passata in giudicato, il Tribunale di Milano aveva accertato che il credito ammontava a euro 701.669,56, oltre interessi commerciali dalla scadenza delle singole fatture al saldo, dando atto dell’avvenuto pagamento della somma “in linea capitale”. La banca, ritenendo che il pagamento dovesse imputarsi prima agli interessi e poi al capitale, ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il dispositivo avesse accertato il pagamento del debito capitale e che quindi il giudicato fosse eseguito. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal principio, non contestato, secondo cui il giudice dell’ottemperanza svolge una funzione meramente attuativa del giudicato civile e non può integrare né alterare il precetto con statuizioni di cognizione, richiamando al riguardo Cons. Stato, Sez. IV, n. 5606 del 2022, Sez. V, n. 4687 del 2023 e Sez. III, n. 1150 del 2024.
Resta fermo, tuttavia, il potere interpretativo del giudicato, consustanziale al giudizio di esecuzione, purché esercitato solo su elementi interni al giudicato, già accertati dal giudice civile, in chiave interpretativa e non integrativa, secondo Cons. Stato, Sez. IV, n. 2053 del 2022.
Applicando tale criterio, la Corte rileva che il Tribunale civile si è limitato ad accertare il pagamento parziale del debito, senza stabilire che esso dovesse imputarsi al capitale. Il dispositivo non contiene alcuna statuizione sul meccanismo di imputazione: il riferimento al pagamento “in linea di capitale” indica soltanto che è stato corrisposto l’importo pari al capitale dovuto, mentre la condanna agli interessi commerciali equivale a dire che resta dovuta una somma a titolo di interessi.
È solo nella motivazione che il giudice spiega come tali somme vadano imputate, richiamando espressamente l’art. 1194 cod. civ. Non sussiste quindi contraddizione tra dispositivo e motivazione, poiché le due statuizioni riguardano profili differenti: l’una la quantificazione del debito e del pagamento eseguito, l’altra l’imputazione del pagamento eseguito e di quello ancora da eseguire.
Essendo incontestato che l’amministrazione nulla abbia pagato oltre l’importo già versato, il giudicato risulta ancora ineseguito. La Corte accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ordina all’amministrazione di dare piena attuazione al giudicato mediante il pagamento delle somme residue, previa imputazione del pagamento agli interessi e poi al capitale, entro sessanta giorni dalla comunicazione. Alla nomina di un commissario ad acta e alla penalità di mora si provvederà su specifica istanza di parte in caso di perdurante inottemperanza.
Nota della Redazione
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