Accertamento del silenzio inadempimento e obbligo di provvedere sul riconoscimento del titolo abilitativo (TAR Lazio n. 10928 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio inadempimento la mancata adozione, da parte dell’Amministrazione scolastica, del provvedimento conclusivo del procedimento di riconoscimento di un titolo abilitativo conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea. L’obbligo di provvedere discende dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, che fissa il termine per la decisione in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, elevabile a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo accerta l’illegittimità dell’inerzia, ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nomina fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva all’Amministrazione scolastica il riconoscimento in Italia del titolo abilitativo all’insegnamento conseguito in Romania, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, che recepisce la direttiva comunitaria in materia. L’istanza, presentata in data 17 settembre 2025, non riceveva alcun riscontro entro il termine previsto dalla legge. La ricorrente adiva quindi il TAR Lazio per sentir accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, con domanda di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, ravvisando la sussistenza dei presupposti del silenzio inadempimento: l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione e l’avvenuta scadenza del relativo termine, sia quello generale di cui alla legge n. 241/1990, sia quello speciale di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007.
Quanto al termine speciale, la Sezione ha ricostruito il quadro normativo: il comma 6 dell’art. 16 impone di provvedere entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, termine che può arrivare a quattro mesi ove l’Amministrazione abbia esercitato la facoltà di richiedere integrazioni documentali ai sensi del comma 2. Nel caso di specie, la pubblica amministrazione era rimasta del tutto inerte, senza adottare alcun provvedimento né richiedere chiarimenti.
Ne discende l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il TAR ha ordinato di provvedere nel termine di giorni 120 dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin d’ora un commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inottemperanza, individuato nel dirigente generale preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso.
Quanto ai criteri di decisione, il Collegio ha precisato che sia l’Amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai criteri enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022). La pronuncia richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
Nota della Redazione
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