Silenzio-inadempimento escluso se il Comune rigetta la diffida (TAR Puglia n. 164 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. presuppone l’inerzia dell’amministrazione rispetto a un’istanza che imponga l’adozione di un provvedimento espresso. Ove l’ente locale abbia adottato, in risposta alla diffida, una determinazione di rigetto della richiesta di restituzione delle aree occupate e di acquisizione sanante, difetta il presupposto del rito e il ricorso è inammissibile. La nota di risposta non è qualificabile come atto infraprocedimentale o soprassessorio quando esprime una scelta compiuta sull’an debeat della pretesa. La mancanza di procura in capo al difensore che ha sottoscritto la diffida costituisce ulteriore profilo di carenza del presupposto.
Il Fatto
La ricorrente, che si dichiara cointestataria in qualità di livellaria di alcuni fondi nel Comune di Stornarella, assume che l’ente abbia realizzato senza titolo opere pubbliche — una strada e un parco giochi — su tali particelle. Con istanza del 3.04.2023 ha diffidato l’amministrazione alla restituzione delle aree, previa riduzione in pristino, ovvero all’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
Ritenendo che il Comune fosse rimasto inerte, l’interessata ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’ente a determinarsi, con nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità della domanda per mancanza del silenzio-inadempimento e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’ente. Il Comune ha prodotto la nota del 18 aprile 2023, con cui ha riscontrato la diffida del 3.04.2023. In quella sede il responsabile del Settore assetto del territorio ha chiarito che la ricorrente non è proprietaria dei suoli, ma solo enfiteuta (già livellaria), e che il dante causa aveva edificato su altra particella senza adempiere agli obblighi di cessione posti a condizione della concessione edilizia.
La nota aggiunge che il legittimo proprietario dei suoli è il Comune concedente, mentre la ricorrente e gli altri soggetti indicati sono livellari per le rispettive quote. Quanto alle particelle occupate da opera pubblica, l’ente ha precisato che gli eredi avrebbero dovuto perfezionare la rinuncia al livello per evitare la richiesta del canone enfiteutico.
Da tale contenuto il Collegio desume che l’amministrazione ha inteso respingere la richiesta del 3.04.2023. Il Comune ha adottato una vera e propria determinazione in risposta all’istanza, negando la restituzione del bene e l’adozione dell’acquisizione sanante per assenza delle condizioni. La nota non può dunque essere considerata atto di natura infraprocedimentale o soprassessorio, come sostenuto nella memoria della ricorrente.
Sussistendo un provvedimento di rigetto, il Tribunale ritiene assente il presupposto di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a. e all’art. 117 c.p.a.: manca il preteso silenzio-inadempimento e il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il Collegio rileva inoltre che la diffida del 3.04.2023 risulta sottoscritta dal solo difensore e non è accompagnata da alcuna procura o delega conferita dalla ricorrente, non risultando la stessa agli atti del giudizio. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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