Trasferimento per gravi motivi familiari e contraddittorietà del diniego (TAR Puglia n. 230 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di trasferimento adottato ai sensi dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982 è illegittimo per contraddittorietà intrinseca e illogicità della motivazione quando l’Amministrazione neghi la sussistenza delle gravissime ed eccezionali situazioni personali in presenza di reiterate assegnazioni temporanee fondate sugli stessi presupposti di fatto, disposte ai sensi dell’art. 7, d.P.R. n. 254/1999. Le due disposizioni, pur regolando istituti diversi per durata dell’effetto, presentano presupposti applicativi sostanzialmente coincidenti: l’assegnazione temporanea riconosce quei medesimi “gravissimi motivi di carattere familiare o personale” che il diniego di trasferimento assume invece insussistenti. Il potere esercitato dall’Amministrazione in materia di trasferimento è connotato da ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione del dipendente è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo: è quindi inammissibile la domanda di accertamento del diritto al trasferimento e di condanna all’adozione del provvedimento.
Il Fatto
Un Assistente Capo della Polizia di Stato, assegnato in via provvisoria a una Sottosezione della Polizia stradale, ha chiesto il trasferimento presso qualsiasi ufficio sito in provincia di Lecce ai sensi dell’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982. L’istanza era sostenuta dalla condizione di salute dei figli minori, con disabilità riconosciuta e bisogno di cure e controlli clinici continui, e dal disagio della coniuge, ritenuta incapace di attendere da sola ai bisogni dei figli.
Il Ministero dell’Interno, dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis, l. n. 241/1990, ha respinto l’istanza ritenendo non connotate da gravità le patologie dei figli e insussistenti le condizioni della coniuge. Il ricorrente ha impugnato il diniego articolando tre motivi; il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris, mentre il Consiglio di Stato l’ha accolta in appello cautelare. Il ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto al trasferimento e la condanna dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, per esigenze di economia processuale e nel rispetto del principio di effettività, accoglie il ricorso esaminando il secondo motivo e assorbendo le ulteriori censure. La doglianza centrale attiene alla irragionevolezza e contraddittorietà del diniego rispetto alle reiterate assegnazioni provvisorie riconosciute al ricorrente per le medesime problematiche familiari.
Il Tribunale confronta l’art. 55, comma 4, d.P.R. n. 335/1982, che consente il trasferimento in soprannumero per “gravissime ed eccezionali situazioni personali”, e l’art. 7, d.P.R. n. 254/1999, che prevede l’assegnazione temporanea per “gravissimi motivi di carattere familiare o personale”. Le disposizioni presentano presupposti applicativi similari; la seconda si distingue solo per la transitorietà dell’effetto, prorogabile in presenza delle medesime esigenze.
È incontestato che il ricorrente abbia ottenuto, nel corso del 2022, plurime assegnazioni temporanee presso una sede della provincia di Lecce. Con esse l’Amministrazione ha riconosciuto l’esistenza dei gravissimi motivi familiari richiesti dall’art. 7. Nel provvedimento impugnato, invece, il Ministero ha escluso le “gravissime ed eccezionali situazioni personali” assumendo che le patologie dei figli non fossero gravi e che per la coniuge non ricorressero condizioni ostative all’assistenza.
Da qui la contraddittorietà intrinseca: le stesse circostanze, valutate in un caso come di assoluta gravità ai fini dell’assegnazione temporanea, sono state ritenute in un altro prive del medesimo carattere in relazione agli identici presupposti del trasferimento. La discrasia emerge anche dal passaggio in cui l’Amministrazione conferma di aver disposto le assegnazioni temporanee per esigenze “contingenti ed eccezionali”, senza però motivare sugli elementi obiettivi dai quali desumere la natura contingente della situazione familiare.
Accolto il ricorso e annullati i provvedimenti, il Collegio rigetta le domande di accertamento e condanna: l’art. 55, comma 4, attribuisce all’Amministrazione un potere di ampia discrezionalità, fronteggiato da posizioni di interesse legittimo, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.