Il trasferimento della rivendita presuppone lo spostamento della sede (TAR Sicilia n. 1444 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento della sede della rivendita di generi di monopolio, per il quale è richiesta l’autorizzazione dell’Ispettorato compartimentale, presuppone lo spostamento della sede originaria rispetto a quella indicata nella licenza e nel contratto d’appalto. Ove il locale sia rimasto immutato, la contestazione fondata sugli art. 78 d.P.R. n. 1074/1958 e art. 2 del capitolato d’oneri è inficiata da difetto d’istruttoria e di motivazione. La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata nel corso del giudizio con la memoria difensiva, dovendo precedere e non seguire l’atto e costituendo presidio essenziale del diritto di difesa.

Il Fatto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contesta al titolare di una rivendita ordinaria di monopoli, con annessa ricevitoria del lotto, l’esistenza di un ingresso non autorizzato al locale, prospettando la violazione dell’art. 2 del capitolato d’oneri e dell’art. 78, comma 1, del d.P.R. n. 1074 del 14 ottobre 1958, che impone ai rivenditori di denunciare la presenza di ulteriori ingressi.

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni per le osservazioni, l’Agenzia irroga la sanzione pecuniaria di € 100,00 e ordina la chiusura dell’ingresso non autorizzato fino al rilascio di apposita autorizzazione. Il rivenditore impugna entrambi i provvedimenti davanti al TAR Sicilia, deducendo l’insussistenza del trasferimento di sede, la violazione del termine dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e il difetto delle garanzie partecipative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nell’esatta qualificazione dell’infrazione contestata. L’Amministrazione richiama l’art. 78 del d.P.R. n. 1074/1958, rubricato “Trasferimento delle rivendite”, secondo cui il rivenditore non può trasferire la rivendita in altro locale senza l’autorizzazione dell’Ispettorato compartimentale, e la clausola contrattuale che vieta di cambiare la sede dell’esercizio senza autorizzazione.

Il trasferimento di sede, osserva il Tribunale, presuppone lo spostamento della sede originaria, come conferma l’art. 10 del d.m. 21 febbraio 2013, n. 38. Nel caso concreto il locale in cui ha sede la rivendita è rimasto immutato rispetto a quello indicato nella licenza e nei contratti d’appalto stipulati tra le parti, e risulta pertanto compiutamente definito e precisamente individuato.

Ne deriva che l’infrazione commessa non è quella contestata dall’Amministrazione. I provvedimenti impugnati sono quindi inficiati da difetto d’istruttoria e di motivazione, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dall’Agenzia.

Il Collegio esclude poi che possa assumere rilievo l’asserita violazione delle distanze, menzionata dall’Amministrazione solo nelle memorie difensive. Non è ammissibile un’integrazione postuma della motivazione, richiamando il principio secondo cui la motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata nel corso del giudizio con la memoria difensiva, dovendo precedere e non seguire ogni provvedimento e rappresentando l’obbligo di motivazione presidio essenziale del diritto di difesa (Consiglio di Stato sez. V, 25 ottobre 2024, n. 8527).

Per queste ragioni il ricorso è accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e assorbimento delle ulteriori doglianze, salvo il riesercizio del potere amministrativo. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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