Silenzio-inadempimento e stabilizzazione: improcedibile il ricorso sopravvenuto riscontro (TAR Umbria n. 406 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, ancorché dopo l’introduzione del giudizio, adotta un provvedimento espresso sull’istanza. La circostanza che il riscontro non sia satisfattivo degli interessi del ricorrente non osta a tale esito. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa solo se l’attività è vincolata, se la discrezionalità è esaurita ovvero se non residuano ulteriori adempimenti istruttori. In materia di stabilizzazione del personale precario, la norma di riferimento configura una facoltà discrezionale e non un obbligo di procedere, dovendo l’avvio della procedura essere preceduto dalla valutazione sulla programmazione del fabbisogno e sulla compatibilità economico-finanziaria.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del Comune con plurimi contratti annuali a tempo determinato come Istruttore Didattico, ha presentato istanza di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 75/2017, poi reiterata, chiedendo l’assunzione a tempo indeterminato ovvero la copertura del posto resosi vacante per pensionamento. Non avendo ricevuto riscontro, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna dell’ente a provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
Il Comune si è costituito eccependo l’improcedibilità per intervenuto riscontro, l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nelle more del giudizio, l’ente ha adottato la nota prot. n. 98069 del 26 giugno 2026, con cui ha fornito un articolato riscontro all’istanza, chiarendo sotto plurimi profili l’inaccoglibilità della stessa. L’inerzia deve pertanto ritenersi cessata e la pretesa improcedibile.
Il Tribunale esamina analiticamente le ragioni esposte dall’amministrazione. Quanto ai requisiti, il Comune ha evidenziato che la stabilizzazione presuppone il reclutamento mediante procedure concorsuali coerenti con l’art. 35 d.lgs. n. 165/2001, mentre la ricorrente ha maturato il servizio attingendo da una graduatoria per soli titoli finalizzata alle sostituzioni temporanee. Ha inoltre contestato la positiva valutazione del servizio e osservato che il posto liberato non genera alcuna vacanza né obbligo di sostituzione.
La ricorrente ha replicato che il riscontro non avrebbe carattere satisfattivo. Il Collegio ritiene l’argomento non dirimente. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., la pronuncia sulla fondatezza della pretesa è ammessa solo in presenza di attività vincolata, di discrezionalità esaurita o in assenza di ulteriori adempimenti istruttori.
Nel caso concreto, la disciplina richiamata — l’art. 3, comma 5, d.l. n. 44/2023 — configura una mera facoltà discrezionale e non un obbligo di procedere alla stabilizzazione, dovendo l’avvio della procedura essere preceduto da una valutazione sulla programmazione triennale del fabbisogno e sulla compatibilità economico-finanziaria delle assunzioni, come affermato da TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 11324 del 2021 e da TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 425 del 2019.
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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