Silenzio inadempimento escluso se la tariffa RSA è già stata rideterminata (TAR Calabria n. 614 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rito avverso il silenzio inadempimento, previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a., presuppone che sussista in capo all’amministrazione un obbligo giuridico di provvedere su una formale istanza di parte, atto iniziale di una procedura normativamente prevista per l’adozione di una determinazione autoritativa. Tale obbligo non è configurabile quando l’amministrazione abbia già esercitato la propria competenza, rideterminando la tariffa richiesta, anche in senso peggiorativo per l’istante. La previsione che subordina una tariffa provvisoria alla definizione delle nuove rette si intende concretizzata con l’adozione del nuovo regime tariffario, restando estranea alla posizione del soggetto che continui a beneficiare di una tariffa più favorevole. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto del presupposto dell’obbligo a provvedere.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una RSA integrata nella rete territoriale e accreditata con il Servizio Sanitario Regionale. Con nota PEC del 19 marzo 2024 ha chiesto al Commissario ad acta per il piano di rientro e alla Regione Calabria di adeguare le tariffe di remunerazione, sostenendo che, per effetto di una lunga sequenza di decreti commissariali e di pronunce giurisdizionali, dovesse ancora applicarsi la tariffa fissata dal decreto commissariale n. 15 del 2016, con incrementi per rivalutazione monetaria e adeguamento ISTAT.

Le amministrazioni non hanno risposto. La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna a provvedere entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, c.p.a. Il Commissario si è costituito eccependo l’inammissibilità, avendo già aggiornato le tariffe, sia pure in diminuzione, e godendo la ricorrente di una tariffazione più favorevole in forza di provvedimenti giurisdizionali. La Regione si è costituita solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla nozione di silenzio inadempimento. Richiamando Cons. Stato, Sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8000, il Collegio ricorda che l’omissione assume rilievo solo quando sussisteva un obbligo giuridico di provvedere, ossia di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente all’organo destinatario della richiesta, in vista dell’adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico.

La ricorrente individuava l’obbligo di attivarsi nella previsione del decreto commissariale n. 15 del 2016, secondo cui la tariffa sarebbe rimasta invariata «fino alla definizione delle nuove rette definite sulla base dei nuovi requisiti organizzativi». Il Collegio ritiene però che tale previsione si sia già concretizzata: l’Ufficio commissariale ha rideterminato la tariffa, peraltro in peius, dapprima con i decreti nn. 102 e 118 del 2017 e poi con il decreto n. 140 del 2018, annullato dal TAR nella sola parte relativa alla decorrenza del nuovo regime.

Da qui la conseguenza centrale: la necessità di fissare la decorrenza dell’efficacia del nuovo regime tariffario non è questione rispetto alla quale sia rinvenibile un interesse in capo alla società ricorrente, che attualmente gode dell’applicazione di una tariffa più elevata. Manca, dunque, il presupposto stesso del rito: l’obbligo di provvedere in capo all’Ufficio commissariale e alla Regione Calabria.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di un obbligo a provvedere. Le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 per ciascuna amministrazione oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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