Dissesto comunale e ottemperanza al giudicato per contributi emergenza (TAR Calabria n. 612 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il divieto di azioni esecutive derivante dalla dichiarazione di dissesto dell’ente locale opera esclusivamente per i crediti riconducibili alla gestione liquidatoria, cioè ai fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Restano pertanto estranee a tale divieto le somme che il Comune è tenuto a corrispondere quale soggetto attuatore di contributi pubblici destinati al ristoro dei danni da eventi calamitosi, erogati a valere su risorse trasferite dallo Stato e finalizzate a un impiego vincolato. In presenza di un titolo esecutivo non opposto e divenuto definitivo, l’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuto adempimento, che non può essere desunto dalla sola pendenza della procedura di dissesto. Il giudice amministrativo dichiara quindi l’obbligo di ottemperanza e, in caso di inerzia, nomina il Commissario ad acta.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo del 5 ottobre 2023, n. 281, il Tribunale di Vibo Valentia ha ingiunto a un Comune il pagamento, in favore del creditore ricorrente, della complessiva somma di € 46.157,11, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato in data 1 dicembre 2023.

Il creditore ha quindi adito il TAR Calabria con ricorso notificato l’11 aprile 2024 e depositato il 16 aprile 2024, chiedendo l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo e l’ordine di pagamento all’amministrazione. L’ente intimato non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 c.p.a. e gli artt. 112 ss. c.p.a. e rileva che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria basata sulla decisione giurisdizionale passata in giudicato. L’ente non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento.

La difesa dell’amministrazione, non costituitasi, non ha opposto alcuna eccezione; il Tribunale affronta comunque d’ufficio il profilo del dissesto deliberato dal Comune in data 25 luglio 2022, con deliberazione consiliare n. 10. La questione giuridica centrale è se il divieto di azioni esecutive, che si estende alle azioni di ottemperanza, precluda l’esecuzione della pretesa azionata.

Il Collegio esclude che il divieto operi nella specie. Esso riguarda i crediti che rientrano nella gestione liquidatoria, la quale concerne «fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato». Le somme in contestazione sono invece dovute dall’ente locale quale soggetto cui il Commissario delegato a fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi metereologici avversi del 2018, nella persona del Presidente della Regione Calabria, ha attribuito il compito di istruire le richieste di finanziamento per il ripristino dei danni, espletare i controlli, concedere ed erogare i contributi.

Tali risorse provengono da un apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, alimentato dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasferito al Comune per eseguire i pagamenti. Si tratta dunque di somme a destinazione vincolata, che nulla hanno a che fare con la gestione dell’ente in dissesto.

Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza. Il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di provvedere entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, detratto quanto già eventualmente pagato, e nomina Commissario ad acta il Segretario del Comune di Nicotera, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inerzia. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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