Sopravvenuta risposta del Comune e improcedibilità del ricorso avverso il silenzio (TAR Sicilia n. 3757 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta risposta espressa dell’amministrazione all’istanza del privato, ancorché intervenuta dopo la proposizione del ricorso, esaurisce l’obbligo di provvedere e determina la improcedibilità della domanda avverso il silenzio-inadempimento per carenza di interesse. Il giudizio non può quindi concludersi con l’accertamento dell’inerzia, essendo venuto meno l’interesse alla relativa declaratoria. Resta distinta la domanda di indennizzo per la protratta indisponibilità del bene, che segue il rito ordinario previa conversione del rito. Sui rapporti processuali, la risposta tardiva rispetto al ricorso giustifica la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al Comune, con istanza del 26 maggio 2025, l’adozione di una nuova destinazione urbanistica per terreni di sua proprietà, censiti al foglio 33 e classificati in gran parte come zona “L – Caserma”, con porzioni a verde rurale e a vincolo assoluto, nonché la determinazione dell’indennizzo per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e per la perdita della disponibilità del bene.

Non avendo ottenuto riscontro, ha proposto ricorso per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune di Catania. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha sostenuto che l’adozione degli strumenti urbanistici spetta al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, che la pianificazione era in corso di revisione secondo la legge regionale n. 19/2020 e che le varianti episodiche su singole aree erano incompatibili con il processo di formazione del Piano Urbanistico Generale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’Ufficio Urbanistica e Gestione del Territorio ha adottato la nota del 23 ottobre 2025, prodotta in giudizio dalla stessa ricorrente. Tale atto costituisce risposta esplicita all’istanza: comunica il contenuto dell’atto di indirizzo della Giunta e ribadisce l’impossibilità di accogliere varianti puntuali nel corso della revisione pianificatoria.

Da ciò deriva, per il Tribunale, la improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per carenza di interesse. L’Amministrazione ha adempiuto all’obbligo di provvedere in conformità all’art. 2 della legge n. 241/1990 e ai principi generali in materia di silenzio amministrativo. La risposta, pur formalmente e sostanzialmente valida e motivata, esaurisce l’obbligo di provvedere, rendendo superfluo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia.

Residua la domanda di indennizzo per la protratta indisponibilità del bene. Il Collegio, accogliendo la richiesta formulata in udienza, dispone la conversione del rito e rinvia la trattazione della domanda all’udienza del 16 aprile 2026, così separando la sorte dell’azione avverso il silenzio dalla controversia sul ristoro.

Quanto alle spese, il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale: la risposta del Comune è intervenuta solo il 23 ottobre 2025, dopo la proposizione del ricorso, costringendo la ricorrente ad adire il giudice. Il Comune è pertanto condannato alle spese, liquidate in € 1.000 oltre accessori di legge, e al rimborso del contributo unificato ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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