Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la Carta docente (TAR Toscana n. 2087 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo giudiziale che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996. Il ritardo dell’Amministrazione nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Per il caso di ulteriore inadempienza va nominato commissario ad acta il dirigente competente dell’Amministrazione debitrice. Il carattere seriale della controversia giustifica la liquidazione delle spese secondo soccombenza e la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, con sentenza n. 473 del 12 novembre 2024, ha accertato il diritto della ricorrente — docente — a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi. La sentenza è passata in giudicato il 12.12.2024, come attestato dalla cancelleria del giudice emittente.

Notificato il titolo alla sede reale dell’Amministrazione l’11.12.2024, e decorso il termine dilatorio, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti non risulta l’esecuzione del titolo della cui ottemperanza si tratta. Ne deriva la fondatezza del ricorso e l’ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario.

Quanto alla misura sostitutiva, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva al decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Sulla richiesta di penalità di mora, il giudice ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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