Revoca autorizzazione tachigrafi illegittima per difetto di motivazione e affidamento (TAR Puglia n. 250 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione a operare sui cronotachigrafi digitali, fondata sul rilievo che la variazione della sede dell’impresa non sia stata comunicata, è illegittima quando la comunicazione risulti effettuata alla Camera di commercio competente e questa sia rimasta inerte per un lungo periodo, concludendo positivamente le ispezioni annuali presso il nuovo indirizzo. In tale situazione l’affidamento ingenerato nel titolare dell’autorizzazione impone all’Amministrazione un onere motivazionale rafforzato. La comunicazione della variazione di sede va indirizzata alla Camera di commercio, sulla quale grava l’onere di darne notizia al Ministero e all’Unioncamere per la conseguente annotazione sul titolo; il mancato adempimento di tale onere non può essere imputato all’interessato. La revoca adottata senza verificare l’esito della comunicazione e senza considerare il lungo lasso di tempo trascorso è viziata per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa individuale esercente attività di officina di riparazione autoveicoli era in possesso, dal 2001, dell’autorizzazione a effettuare operazioni di montaggio e riparazione di cronotachigrafi CEE presso la propria sede. Nel 2006, a seguito del trasferimento della sede operativa, presentava alla Camera di commercio di Bari la comunicazione prevista dalla normativa allora vigente. Negli anni successivi l’impresa continuava l’attività presso la nuova sede, che otteneva anche una nuova denominazione toponomastica, e la Camera di commercio eseguiva regolarmente le ispezioni annuali con esito positivo.

Nel 2021, in occasione di una consueta ispezione, veniva contestato all’interessato di non aver comunicato la variazione di sede. Nel 2022 il rilievo era formalizzato e il Ministero disponeva la revoca dell’autorizzazione del 2001. Respinto il ricorso gerarchico, l’interessato impugnava davanti al TAR Puglia la revoca e il diniego, chiedendo l’annullamento degli atti della sequenza procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso confermando l’iter argomentativo già espresso in sede cautelare. Il primo motivo, incentrato sul difetto di istruttoria e di motivazione, è fondato. La stessa nota della Camera di commercio del 2022 dà atto che la comunicazione del cambio di sede era stata effettuata sin dal 2006. A fronte di tale comunicazione, per quindici anni l’Amministrazione è rimasta inerte, concludendo positivamente le ispezioni annuali e ingenerando un legittimo affidamento nella validità ed efficacia del titolo.

Il TAR ricostruisce il quadro normativo applicabile. All’epoca del mutamento di sede era in vigore il D.M. Attività produttive 11.3.2005, il cui art. 7, comma 8, prevedeva che la comunicazione della variazione fosse indirizzata alla Camera di commercio, facendo gravare su quest’ultima l’onere di darne notizia al Ministero e all’Unioncamere per la conseguente annotazione sul titolo. Non difforme è la previsione del successivo D.M. Sviluppo economico 10.8.2007, richiamato nella motivazione dei provvedimenti impugnati, che all’art. 7, comma 7, riproduce la medesima disciplina, trasferendo però sulla Camera di commercio l’onere dell’annotazione.

In applicazione di tali previsioni, la Camera di commercio e il Ministero avrebbero dovuto prendere atto della variazione debitamente e tempestivamente comunicata, annotandola in calce all’autorizzazione esistente. La revoca fondata sul preteso inadempimento dell’obbligo di comunicazione si rivela quindi illegittima, perché imputa all’interessato un onere che la normativa poneva in capo ad altri soggetti.

Il gravame è così accolto sulla scorta del primo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure. Il Ministero è condannato alla rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate in € 2.500,00 oltre contributo unificato e accessori; le spese sono compensate con la Camera di commercio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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