Silenzio sull’istanza di acquisizione sanante e obbligo di provvedere (TAR Sicilia n. 3659 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’obbligo di provvedere in capo all’amministrazione ove il privato le richieda l’avvio del procedimento di acquisizione sanante dei beni illegittimamente occupati e irreversibilmente trasformati. Tale obbligo, positivizzato in via generale dall’art. 2 della legge n. 241/1990, prescinde da un’espressa previsione che tipizzi il potere di istanza e trova fondamento nelle ragioni di giustizia e di buona amministrazione, cui corrisponde il legittimo affidamento del privato a una risposta chiara ed esaustiva, quale che ne sia il segno. L’inerzia serbata su quella richiesta integra il presupposto per l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. La nota con cui l’ente si limiti a rappresentare l’avvio di verifiche interne non costituisce provvedimento e non esclude l’inadempimento, una volta decorso il termine massimo di conclusione del procedimento. Le ragioni che avrebbero potuto fondare un diniego restano irrilevanti se non trasfuse in un atto formale di rigetto.
Il Fatto
Un fondo sito nel territorio comunale, già di proprietà di un privato, viene utilizzato dall’ente locale per la viabilità della zona mediante la realizzazione di una via pubblica, in assenza di decreto di esproprio e delle formalità preliminari alla procedura espropriativa. Il proprietario muore e la figlia, unica erede dopo le rinunce degli altri congiunti, diffida il Comune a concludere il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e a corrispondere gli indennizzi e il risarcimento del danno da occupazione illegittima.
L’ente riscontra la diffida con una nota nella quale dichiara di non avere riscontro documentale della vicenda e di avere avviato verifiche interne. La proprietaria agisce allora a norma dell’art. 117 c.p.a. per far accertare l’illegittimità del silenzio e ottenere l’ordine di provvedere. Il Comune si costituisce con memoria di mera forma e solo con successiva memoria espone argomenti che avrebbero potuto giustificare un diniego, unitamente a eccezioni in rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni processuali e ne rileva l’errore prospettico comune. La ricorrente non ha proposto alcuna rivendicazione: ha chiesto soltanto di far cessare un silenzio ritenuto pregiudizievole rispetto all’occupazione di beni che assume propri, restando irrilevante in questa sede l’accertamento del titolo. La legittimazione attiva riposa esclusivamente sulla diffida, quella passiva sulla ricezione della stessa da parte dell’ente; ogni altra difesa attiene a motivi che avrebbero dovuto trovare espressione in un provvedimento.
Quanto alla nota del responsabile di settore, essa è priva di numero di protocollo e data, ma la ricorrente ne afferma la comunicazione via PEC senza contestazioni dell’ente. Il suo contenuto è meramente interlocutorio: nessuna concreta risposta è stata data alla diffida. Le “verifiche di ufficio” possono al più integrare la richiesta di un termine congruo per l’istruttoria interna, ma quel termine era già scaduto alla proposizione del gravame, essendo trascorsi 59 giorni dalla comunicazione, quasi il doppio del termine massimo previsto dall’art. 2, secondo comma, della legge n. 241/1990 e dall’art. 2, secondo comma, della legge regionale n. 7/2019. Le considerazioni della memoria comunale sarebbero state base di un diniego che, ove adottato, avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere; rimaste mere enunciazioni, non fanno venir meno l’antigiuridicità dell’inerzia.
Il Collegio richiama quindi la giurisprudenza amministrativa sull’obbligo di pronunciarsi su istanze del tipo descritto (Cons. St., Sez. IV, n. 4696 del 2014), nonché il principio secondo cui l’obbligo di provvedere discende anche dalla peculiarità della fattispecie, ove emergano ragioni di giustizia ed equità (Cons. St., Sez. VI, n. 4996/2014 e n. 4014/2015; TAR Napoli, sez. VI, n. 4771/2023). L’occupazione sine titulo contrasta con la situazione di diritto e impone all’amministrazione di attivarsi per il ripristino della legalità: il privato può domandare l’emissione del provvedimento di acquisizione o la restituzione del fondo, e l’ente deve riscontrare la richiesta, anche solo per dichiarare l’insussistenza dei presupposti (TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 2077/2024).
Il ricorso è pertanto accolto: il Comune è ordinato a rispondere con atto formale alla diffida entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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