Nessun risarcimento se il candidato non avrebbe preso servizio (TAR Sardegna n. 1250 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento per mancata assunzione è infondata quando manchi la prova del nesso causale tra la condotta dell’amministrazione e il pregiudizio lamentato. Quando il candidato, dopo l’annullamento giurisdizionale degli atti di non scorrimento e l’intervenuta delibera di chiamata, non prenda servizio per propria libera scelta, il danno da mancata assunzione non è in radice configurabile per la fase successiva. Quanto al periodo precedente, l’atteggiamento serbato nella fase seguente fonda una presunzione, non superata da prova contraria, che il candidato non avrebbe preso servizio neppure in quella fase. Opera in tal caso il disposto dell’art. 1227, comma 2, del codice civile, che esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza.

Il Fatto

L’Università bandisce nel 2020 una procedura comparativa ex art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per un professore di I fascia. La ricorrente si colloca seconda; il primo classificato rinuncia alla chiamata. Il Consiglio di Dipartimento delibera di non procedere allo scorrimento della graduatoria, dando corso a una nuova programmazione. La delibera e gli atti presupposti sono annullati dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 134 del 2024, con vincolo conformativo.

Nel 2024 il Consiglio di Amministrazione autorizza la presa di servizio della ricorrente. Seguono scambi di note sui chiarimenti relativi all’incarico assistenziale e di ricerca. La ricorrente non si presenta al 1° novembre 2024; diffidata a pena di decadenza, è dichiarata decaduta con decreto rettorale del 2 dicembre 2024, mai impugnato. Chiede quindi il risarcimento ex art. 30, comma 5, c.p.a., per due fasi distinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la seconda fase, relativa al 2024. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato l’Ateneo ha disposto l’assunzione: la ricorrente non ha mai preso servizio per sua libera scelta. Ciò esclude in radice il nesso causale tra condotta universitaria e danno da mancata assunzione.

La prospettazione di un comportamento dilatorio e ostruzionistico è smentita dagli atti. Le comunicazioni dell’Ateneo — la nota del 24 aprile 2024, il successivo riscontro del 20 agosto 2024, le mail dell’ottobre 2024 con i dati della struttura di raccordo e gli incarichi di insegnamento disponibili — dimostrano la chiara volontà di procedere all’assunzione. Il Collegio reputa perciò incomprensibili le note con cui l’interessata ha opposto la mancata comunicazione di informazioni ritenute fondamentali.

Il ragionamento si estende alla prima fase, relativa al triennio 2021-2023. Le evidenze processuali dimostrano in termini presuntivi, ma stringenti, che la ricorrente non avrebbe preso servizio neppure allora. L’atteggiamento tenuto nel 2024 vale, sul piano logico, per il periodo precedente, salvo prova contraria. La stessa, a fronte della decadenza incontestata, aveva l’onere probatorio di allegare ragioni di maggiore convenienza della presa di servizio nel triennio rispetto al 2024, e di indicare le attività lavorative concorrenti svolte nel quadriennio. Nulla di ciò è stato dedotto.

Ne consegue l’infondatezza della domanda per difetto di prova del nesso causale, con riconduzione della vicenda all’ambito dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., che esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione dell’obiettiva peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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