Silenzio MASE sulla VIA illegittimo e silenzio assenso orizzontale applicabile (TAR Puglia n. 1242 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è perentorio e non può essere disapplicato in ragione dei criteri di priorità che l’amministrazione assume di dover seguire. L’obbligo di provvedere in capo al MASE non è eliso dalla mancata espressione dei pareri nei termini, né dall’espressione di pareri negativi o di dissenso. Nel procedimento di VIA, qualificabile come pluristrutturato, l’inerzia dell’amministrazione chiamata al concerto integra un’ipotesi di silenzio assenso orizzontale ai sensi dell’art. 17-bis legge n. 241/1990, con la conseguenza che l’amministrazione procedente è tenuta ad adottare il provvedimento conclusivo. Il termine per l’atto di concerto del Ministero della Cultura decorre dal ricevimento del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Il Fatto

La società ricorrente presentava in data 12 aprile 2023 istanza di avvio del procedimento di VIA nazionale per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico e delle opere connesse, da realizzarsi nel territorio di tre Comuni della provincia di Foggia. Il MASE acquisiva l’istanza al protocollo, ne comunicava la procedibilità e la pubblicazione, avviava il procedimento e affidava l’istruttoria tecnica alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

La fase di consultazione pubblica si chiudeva il 21 maggio 2023 senza osservazioni. Nessun atto veniva però adottato dalle amministrazioni competenti, né a fronte della nota di sollecito inviata dalla società nel gennaio 2024. La ricorrente agiva dunque per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna alla definizione del procedimento, chiedendo in via subordinata l’accertamento dell’inerzia del Ministero della Cultura e la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla scansione temporale dettata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 e ne afferma il carattere perentorio, desunto dal dato testuale dell’art. 25, comma 7 e coerente con il favor riconosciuto alle fonti rinnovabili dalla disciplina interna ed europea. Richiama il Regolamento (UE) 2022/2577, che qualifica tali interventi come di interesse pubblico prevalente, e l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, nel solco della sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 30 luglio 2021.

La ricostruzione dei fatti basta a fondare la conclusione. L’istanza era acquisita il 14 aprile 2023; la consultazione si chiudeva il 21 maggio successivo. L’art. 25, comma 2-bis impone alla Commissione di adottare lo schema di provvedimento entro 130 giorni e al MASE di rilasciare il provvedimento conclusivo entro i successivi 30: termini abbondantemente spirati.

Il Tribunale esclude che i criteri di priorità dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, invocati dal Ministero, possano consentire la disapplicazione dei termini perentori. L’obbligo di pronuncia espressa non è eliso dalla mancata resa dei pareri nei termini, posto che l’art. 25, comma 1 prevede che l’autorità competente proceda comunque alla valutazione.

Il Collegio coordina tale disposizione con l’art. 17-bis legge n. 241/1990, che disciplina il silenzio assenso in caso di acquisizione di assensi, concerti o nulla osta, estendendolo alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e dei beni culturali. Richiama il parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, n. 1640 del 23 giugno 2016 e la propria sentenza n. 1429 dell’11 dicembre 2023, nonché Cons. Stato, Sez. IV, n. 8610 del 22 giugno 2023, per affermare l’applicabilità del meccanismo ai procedimenti pluristrutturati. Il termine per il concerto del MiC decorre dal ricevimento del parere della Commissione, che nella specie non risulta espresso.

La domanda principale è accolta, con condanna del MASE alla riattivazione del procedimento e all’adozione di un provvedimento espresso entro 60 giorni e nomina del Commissario ad acta, che dovrà provvedere nel successivo termine di 90 giorni su istanza di parte. Le spese seguono la soccombenza e sono compensate con il MiC.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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