Silenzio sull’accoglienza e revoca del patrocinio a spese dello Stato (Cons. Stato n. 3040 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione di provvedere in via provvedimentale non può ritenersi adempiuto mediante l’adozione di un atto meramente soprassessorio, che non accoglie né respinge la pretesa dell’interessato. L’inserimento del richiedente in un elenco di soggetti in attesa, da esitare secondo disponibilità, integra silenzio-inadempimento. La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può fondarsi sull’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio quando la pretesa sostanziale del ricorrente risulta fondata. In tal caso la soccombenza segue l’esito sostanziale della lite, anche se la pubblica amministrazione ha provveduto solo in prossimità della decisione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura di Siena l’assegnazione delle misure di accoglienza nelle more dell’esame della domanda di asilo. L’amministrazione non aveva risposto, limitandosi a comunicare l’inserimento dell’interessato in un elenco di soggetti versanti nelle medesime condizioni, da esitare secondo disponibilità.
Il TAR Toscana, Sezione Seconda, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio e ha fatto automaticamente derivare da tale declaratoria la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha appellato sia il capo sull’inammissibilità sia quello sulla revoca. In pendenza del giudizio, la Prefettura ha esitato l’istanza in senso positivo.
La Motivazione della Corte
Preso atto dell’intervenuto provvedimento, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., confermando per il grado di appello l’ammissione al patrocinio già disposta in via provvisoria dalla Commissione.
Il thema decidendum residuo ha riguardato il capo della sentenza che aveva revocato l’ammissione al patrocinio per il primo grado. La Sezione ha ritenuto assorbente il rilievo della fondatezza della pretesa avanzata in primo grado, osservando che la sentenza gravata non aveva dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ma lo aveva giudicato inammissibile all’esito di un articolato ragionamento.
Sul piano sostanziale, il Collegio ha richiamato l’orientamento della Sezione secondo cui l’obbligo di agire in via provvedimentale non è adempiuto con un atto meramente soprassessorio, che non accoglie né respinge la pretesa (ex multis, ord. nn. 714/2025, 712/2025, 1003/2025, 3778/2025, 3779/2025, 3780/2025, 3960/2025; sentenza n. 8670/2025). La conclusione si impone a fortiori dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE, III Sezione, 1° agosto 2025 in causa C-97/24, richiamata dalle successive sentenze n. 10304/2025 e n. 302/2026.
In ragione della fondatezza della pretesa, le spese del doppio grado sono state poste a carico dell’amministrazione secondo la regola della soccombenza, anche considerando che l’inerzia si è interrotta solo in prossimità della definizione dell’appello. La liquidazione assorbe i compensi della fase cautelare. Stante l’ammissione al patrocinio, il pagamento è eseguito in favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 133 t.u. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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