Nulla osta tardivo e rimessione in pristino dopo condono edilizio (TAR Sicilia n. 1397 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza che neghi la compatibilità paesaggistica nell’ambito del procedimento di condono edilizio, quando intervenga dopo che il Comune abbia già rilasciato la concessione in sanatoria, è privo di effetto lesivo e non è idoneo a superare il titolo comunale già formato, con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza originaria di interesse. Nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge n. 47/1985, richiamati dall’art. 39 della legge n. 724/1994 e dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, l’ente di tutela del vincolo paesaggistico è privo dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004. Ne deriva l’illegittimità dell’ordine di rimessione in pristino relativo a opere per le quali sia stato chiesto e rilasciato il condono.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Soprintendenza, da un lato, rigettava l’istanza di autorizzazione paesaggistica in sanatoria ex art. 32 legge n. 326/2003 e art. 23 legge regionale n. 37/1985, dall’altro ordinava la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. Le opere erano state oggetto di concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune, ed erano conformi alla normativa urbanistica.
La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il travisamento dei presupposti, la formazione del silenzio-assenso sul nulla osta paesaggistico e l’illegittimità del diniego e dell’ordine di ripristino. L’Amministrazione resistente chiedeva il rigetto; in sede cautelare il ricorso era accolto con ordinanza n. 138 del 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevati ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. possibili profili di parziale inammissibilità, distingue le due componenti dell’atto impugnato: il parere sfavorevole e l’ordine di rimessione in pristino. La statuizione segue destini diversi.
Quanto al diniego, il ricorso è inammissibile per originaria carenza di interesse. Dagli atti risulta che per le medesime opere il Comune ha rilasciato la concessione in sanatoria, e che il parere della Soprintendenza si inserisce in via endoprocedimentale in un procedimento di condono già definito in senso favorevole all’interessata. Il parere è dunque privo di ogni effetto lesivo e non può superare i provvedimenti comunali già emanati. Il Collegio richiama C.G.A.R.S. n. 443 del 2023, secondo cui un parere tardivo perde carattere vincolante e resta in capo all’Amministrazione procedente la valutazione motivata, e osserva che un intervento in autotutela sarebbe del tutto ipotetico, anche per il lungo tempo trascorso dalla sanatoria e per i vincoli temporali all’esercizio dello ius poenitendi.
Quanto all’ordine di ripristino, il ricorso è fondato. La Sezione ribadisce l’orientamento già espresso con TAR Sicilia, Catania, n. 978 del 2024, confermata da C.G.A.R.S. n. 715 del 2024: nei procedimenti di sanatoria l’ente di tutela paesaggistica è privo dei poteri ripristinatori e repressivi dell’art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004. Poiché la ricorrente ha comprovato il rilascio del condono per le opere in questione, l’imposizione della rimessione in pristino è illegittima.
Ne consegue l’annullamento parziale dell’atto impugnato nella sola parte in cui ha ordinato la rimessione in pristino. La natura interpretativa delle questioni e l’accoglimento solo parziale giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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