Silenzio sull’istanza di permesso di costruire e tutela del silenzio assenso (TAR Campania n. 566 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di permesso di costruire, la tutela prevista dall’art. 117 cod. proc. amm. non è esperibile, poiché il silenzio dell’Amministrazione non è significativo ma integra l’ipotesi di silenzio assenso. Il privato che intenda far valere l’intervenuta formazione del titolo edilizio per silentium deve richiedere al Comune l’attestazione del decorso dei termini e dell’intervenuto accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, legge n. 241/1990. La difformità urbanistica della domanda non impedisce la formazione del silenzio assenso, restando salvi i poteri di autotutela e l’impugnazione giudiziale del titolo così formatosi.

Il Fatto

La ricorrente aveva presentato al Comune un’istanza di permesso di costruire per realizzare opere pertinenziali, segnatamente una recinzione su una porzione di strada vicinale. Con una nota il Comune aveva preavvisato il possibile diniego, sostenendo che la recinzione ricadeva su una strada di proprietà comunale, non chiudibile né interrompibile.

La ricorrente aveva replicato nel merito, sostenendo la natura privata del tratto interessato e l’assenza dei requisiti propri delle strade vicinali pubbliche. Non essendo seguito alcun riscontro, ha introdotto il giudizio per l’accertamento del silenzio-inadempimento e dell’obbligo di provvedere. Il Comune, pur intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità, dandone avviso alle parti prima di trattenere la causa in decisione. Il nodo giuridico riguarda il tipo di silenzio configurabile nella specie e, di conseguenza, il rimedio esperibile.

Secondo il Collegio, la tutela di chi richiede il permesso di costruire a fronte del silenzio dell’Amministrazione consiste nella rivendicazione dell’accertamento della formazione del titolo per silentium, che la ricorrente non ha invece domandato. L’azione avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., presuppone un silenzio non significativo, che non ricorre quando la legge ricollega all’inerzia un effetto provvedimentale positivo.

Il Tribunale ha quindi qualificato la fattispecie come silenzio assenso: la ricorrente potrebbe chiedere al Comune di attestare, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, legge n. 241/1990, l’avvenuta formazione del titolo edilizio per silentium ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001. In caso di ulteriore inerzia, sussiste in capo all’Amministrazione un obbligo di provvedere sull’istanza di attestazione, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. IV n. 823/2026.

Il Collegio ha aggiunto che l’utilità così conseguibile sarebbe prodromica a una tutela maggiore rispetto a quella ottenibile con il giudizio proposto, quand’anche ammissibile. Ha richiamato il principio per cui il silenzio assenso si forma al decorso del termine di legge, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, a condizione che sussistano i requisiti formali e che la domanda sia completa: non osta alla formazione del titolo la difformità urbanistica o una domanda non conforme a legge, come chiarito da Cons. Stato, sez. VI, n. 5746/2022, da Cons. Stato, sez. VI, n. 11034/2022 e da Cons. Stato, sez. IV n. 1878/2026.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Le ulteriori domande, subordinate all’accoglimento di quella principale, sono rimaste assorbite. La mancata costituzione del Comune ha esimito il Collegio dal pronunciarsi sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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