Silenzio della Prefettura e inserimento in lista d’attesa: improcedibilità per sopravvenuto interesse (TAR Toscana n. 1617 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio-inadempimento, l’inserimento del richiedente protezione internazionale nella lista d’attesa per l’accesso alle misure di accoglienza, comunicato dalla Prefettura anche in corso di causa, esclude l’inerzia procedimentale e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. In mancanza di un termine diverso, il termine per provvedere sull’istanza è quello di trenta giorni dettato dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Il giudizio sul silenzio non consente di sindacare la legittimità del criterio che colloca i cd. dublinanti in un elenco separato: le relative censure vanno fatte valere con l’azione impugnatoria avverso il decreto prefettizio che quel criterio ha fissato, non con il rito del silenzio né con la conversione del rito.

Il Fatto

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, presenta in data 15.01.2025 istanza di riconoscimento e il giorno successivo domanda di accesso alle misure di accoglienza, con inserimento in CAS. La Prefettura redige un elenco delle istanze di inserimento, ordinato per ordine temporale di presentazione, pubblicato il 16.04.2025 e poi aggiornato.

Il ricorrente deduce di essere stato escluso da tale elenco, anche nella sezione riservata ai cd. dublinanti, e propone ricorso per silenzio-inadempimento chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm. Costituitasi, l’Amministrazione deposita relazione amministrativa dalla quale risulta l’inserimento del ricorrente nella graduatoria a far data dal 16.06.2025, alla posizione n. 36 della sezione “dublinanti”.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto di quanto comunicato dalla Prefettura in corso di causa: l’inserimento in una lista approvata il 16.06.2025, nella sezione riservata ai cd. dublinanti e poi pubblicata sul sito dell’Amministrazione. Su questa base, l’inerzia procedimentale non sussiste, essendosi l’Amministrazione pronunciata sull’istanza, sia pure dopo la proposizione del ricorso.

Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza secondo cui, in mancanza di un diverso termine di legge o fissato dall’amministrazione, alle istanze presentate ai sensi del d.lgs. n. 142/2015 si applica il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Nella stessa linea, non ricorre inerzia quando la Prefettura comunichi che, nei limiti delle oggettive possibilità dell’Amministrazione, i richiedenti sono stati inseriti in apposita lista d’attesa. Ne consegue il venir meno dell’interesse alla decisione e l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio esclude, inoltre, di poter sindacare la legittimità degli atti richiamati nel rito del silenzio. Se si volesse sostenere che l’inserimento nell’elenco separato integri una sospensione procedimentale in attesa della definizione della procedura da parte dell’Unità Dublino, tale effetto deriva dal decreto prefettizio del 14 gennaio 2025, che ha fissato quel criterio. L’eventuale eliminazione dell’effetto andava chiesta con l’azione impugnatoria avverso quel decreto, non con il rito del silenzio.

Il Tribunale ritiene di non poter convertire il rito in quello ordinario, perché manca l’articolazione di censure avverso il provvedimento prefettizio, del quale il ricorrente chiede solo nelle conclusioni, e in modo generico, l’accertamento dell’irrilevanza procedimentale o, in subordine, l’annullamento. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie; la difesa, svolta da professionista abilitato al patrocinio a spese dello Stato, è liquidata in euro 1.500,00 oltre accessori, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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