Silenzio della Prefettura sull’istanza di nulla osta per nuova patente (TAR Sardegna n. 401 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il triennio previsto dall’art. 120, comma 3, cod. strada, il Prefetto è tenuto a provvedere sull’istanza di rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida, svolgendo una nuova istruttoria calibrata sulle motivazioni dell’istante. Il relativo potere, pur vincolato, incide su una posizione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Non sussiste invece alcun obbligo di provvedere sulla richiesta di revoca del provvedimento prefettizio di revoca della patente né sulla restituzione del documento di guida già revocato, potendo l’interessato solo chiedere il rilascio di un nuovo titolo.
Il Fatto
La Prefettura di Cagliari aveva revocato al ricorrente la patente di guida, a seguito del passaggio in giudicato della condanna per cessione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Successivamente il Tribunale di Sorveglianza dichiarava l’estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Con istanza del 6 settembre 2024, integrata il 28 novembre 2024, il ricorrente chiedeva alla Prefettura la revoca del provvedimento e la restituzione della patente; in via subordinata, il nulla osta per una nuova patente, essendo trascorso oltre un triennio dalla condanna. L’Amministrazione non provvedeva, donde il ricorso per silenzio-inadempimento ex art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Nell’accertare i requisiti morali ex art. 120 cod. strada, l’Amministrazione esercita un potere che, sebbene vincolato, incide su una posizione di interesse legittimo; analoga conclusione vale per il potere di rilasciare il nulla osta ex art. 120, comma 3, cod. strada.
Respinta anche l’eccezione di inammissibilità per presunta reiterazione. L’istanza del 2024 non ripete quella del 2021, per l’ulteriore decorso del triennio dall’esito dell’affidamento, per il maggior tempo trascorso dalla revoca, per le esigenze lavorative dedotte e per il mutamento degli orientamenti giurisprudenziali, anche a seguito della Corte cost. n. 99/2020.
Nel merito, il ricorso è infondato quanto alla revoca del provvedimento prefettizio e alla restituzione della patente. Una volta revocata l’abilitazione ex art. 120 cod. strada, l’interessato non ha titolo alla restituzione del documento: l’abilitazione non può essere ripristinata con la mera riconsegna, ma occorre chiedere un nuovo titolo seguendo l’iter procedimentale.
È invece fondata la domanda subordinata. Decorso il triennio, il Prefetto deve compiere una nuova istruttoria sulle motivazioni dell’istante, verificando le esigenze lavorative o di salute, secondo il principio espresso dalla Corte cost. n. 99/2020 e da Cons. Stato n. 8439/2022. La mancata risposta viola il principio di doverosità dell’azione amministrativa, integrato dalle regole di ragionevolezza e buona fede, e lede la legittima aspettativa del privato a una pronuncia esplicita.
Il TAR accoglie quindi in parte il ricorso e condanna l’Amministrazione a provvedere entro trenta giorni; in caso di inerzia nomina commissario ad acta il Direttore generale del competente Dipartimento del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega, liquidando il compenso a carico dell’Amministrazione. Spese compensate per la reciproca parziale soccombenza.
Nota della Redazione
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