Annullamento del diniego di cittadinanza per inosservanza dell’art. 10-bis l. 241/1990 (TAR Lazio n. 11331 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione, nei procedimenti a istanza di parte, è tenuta a considerare le osservazioni presentate dal privato ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Laddove il provvedimento finale negativo dichiari di non aver ricevuto osservazioni, ma il privato fornisca la prova dell’avvenuto invio entro il termine, il diniego è illegittimo per carenza istruttoria e violazione del contraddittorio procedimentale, a prescindere dall’obbligo di analitica confutazione delle deduzioni. La mancata considerazione delle osservazioni inviate integra, pertanto, un vizio autonomo del provvedimento, che ne determina l’annullamento.
Il Fatto
Una cittadina straniera ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, con nota del 28.12.2021, facendo riferimento ai precedenti penali del coniuge convivente. L’istante ha fatto pervenire le proprie osservazioni e documenti a mezzo PEC il 05.01.2022.
Nonostante ciò, il Ministero ha adottato il decreto di diniego, motivando che l’interessata non aveva fatto pervenire osservazioni ed era decorso il termine assegnato. Avverso tale atto, la ricorrente ha proposto ricorso al TAR, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando che il Ministero aveva espressamente affermato nel provvedimento di non aver ricevuto osservazioni, nonostante la ricorrente avesse fornito la prova dell’invio tramite PEC all’indirizzo indicato nella stessa comunicazione di avvio del contraddittorio.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’amministrazione non è tenuta a un’analitica confutazione delle deduzioni presentate, essendo sufficiente una motivazione complessivamente logica. Tuttavia, tale principio non opera quando, come nel caso di specie, il provvedimento finale dichiara di non aver affatto considerato le osservazioni del privato, nonostante queste siano state tempestivamente inviate.
La Corte ha quindi ricondotto la fattispecie a un’ipotesi di illegittimità del provvedimento per violazione dell’obbligo di prendere in esame le osservazioni, con conseguente vizio di carenza istruttoria. L’accoglimento del primo motivo ha assunto carattere assorbente rispetto alle ulteriori censure sollevate, incentrate sull’insufficiente motivazione in ordine all’integrazione sociale e all’assenza di precedenti penali della richiedente.
La sentenza ha pertanto disposto l’annullamento del decreto impugnato, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.