Diniego SUAPE per accorpamento e volumetria non corrispondente allo stato preesistente (TAR Sardegna n. 726 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, il diniego opposto dal SUAPE è legittimo quando l’amministrazione accerti, sulla base degli atti d’ufficio e dei rilievi aerofotogrammetrici, che la consistenza del manufatto preesistente indicata dal richiedente non corrisponde a quella originaria. La motivazione per relationam dalla nota istruttoria richiamata nel provvedimento finale integra il requisito dell’art. 3 della legge n. 241/1990, rendendo intelligibili le ragioni del diniego. La documentazione fotografica parziale e non rappresentativa dell’interezza dell’edificio non assolve all’onere probatorio a carico del richiedente, che nelle ricostruzioni di immobili privi di titolo originale deve fondarsi su accurato rilievo plano-volumetrico e su esaustiva documentazione d’archivio. Il diniego è pertanto immune dai vizi di difetto di motivazione, travisamento dei fatti ed eccesso di potere, non essendo configurabile alcun obbligo di previa revoca del titolo precedente.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’area agricola su cui insisteva un vecchio fabbricato risalente al 1950 circa, aveva ottenuto nel 2019 un provvedimento unico SUAPE per il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione e ricostruzione del fabbricato principale e di una pertinenza distaccata. Con una seconda pratica del 2020 chiedeva l’autorizzazione ad accorpare la pertinenza al fabbricato principale, con opere interne e modifiche prospettiche, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001.
L’Ufficio edilizia e urbanistica, riesaminando la pratica, rilevava che la consistenza del manufatto originario, desunta dagli atti d’ufficio, era inferiore a quella dichiarata negli elaborati progettuali proprio in relazione al provvedimento del 2019. Seguiva il parere negativo del Servizio Pianificazione Urbanistica e la determinazione di conclusione della conferenza di servizi che negava l’autorizzazione. La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sardegna, deducendo difetto di motivazione, erronea qualificazione dell’intervento e illegittima sospensione dei termini.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge il ricorso trattando unitariamente le censure per la loro stretta connessione. La prima questione riguarda la sufficienza della motivazione. Secondo il Tribunale le ragioni del diniego sono agevolmente evincibili per relationam dalla nota dell’Ufficio edilizia del 4.8.2020, richiamata nel provvedimento unico e ad esso allegata. In quella nota si chiariva che presupposto di ammissibilità dell’intervento è il rispetto della volumetria originaria e che, in assenza di titolo edilizio, la ricostruzione della consistenza preesistente deve basarsi su esaustiva documentazione probante, incluse riprese fotografiche e documentazione d’archivio.
Il nucleo del ragionamento attiene alla prova dello stato dei luoghi. Il Comune, dall’esame degli atti d’ufficio, aveva ricostruito un fabbricato originario di circa 83,10 mq e 347,36 mc, a fronte dei 122,10 mq e 510,38 mc dichiarati dal richiedente. La difesa comunale dimostra, con puntuale richiamo ai punti di scatto fotografici e ai rilievi aerofotogrammetrici regionali, che la pianta del fabbricato aveva forma a “L” e non quadrata, con la conseguenza che l’intervento richiesto avrebbe comportato la copertura di un’area originariamente adibita a corte esterna.
Il Tribunale valorizza l’incompletezza della documentazione fotografica offerta dalla ricorrente: nessuno scatto è rivolto all’angolo sud-est, l’angolo opposto è documentato da almeno quattro fotografie, e in nessun punto di scatto compare un vano d’ingresso. A ciò si aggiunge il raffronto tra le fotografie che rappresentano la massima estensione dei muri perimetrali e quelle che mostrano muri nettamente più corti. La mappa catastale, che parrebbe indicare un edificio a pianta quadrata, non è dirimente, perché tale rilievo non sempre distingue volumi da spazi scoperti pavimentati.
Da qui la conclusione che il diniego costituisce l’esito doveroso dell’accertamento compiuto in sede procedimentale e già rappresentato alla ricorrente. Il collegio esclude inoltre che l’amministrazione fosse tenuta a revocare in via preventiva il precedente provvedimento del 2019, non essendo configurabile un siffatto onere. L’istanza istruttoria volta all’audizione del tecnico istruttore è respinta perché irrilevante ai fini del decidere. Il ricorso è infondato. Le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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