La fiscalizzazione dell’abuso non si applica al manufatto nuovo e non assentito (TAR Puglia n. 197 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 34 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 presuppone lavori edilizi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e non si applica alle opere realizzate successivamente, senza titolo, per ampliare un manufatto preesistente. La fiscalizzazione dell’abuso non opera per il manufatto nuovo, costruito in assenza ab origine di titolo abilitativo e in contrasto con la disciplina urbanistica. La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria va valutata dall’amministrazione nella sola fase esecutiva del procedimento, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione. L’impianto fotovoltaico installato su un’opera abusiva non muta il regime sanzionatorio, restando irrilevante la sua collocazione.

Il Fatto

La società ricorrente aveva realizzato sul lastrico solare di un edificio condominiale una struttura qualificata come “tettoia” per l’installazione di un impianto fotovoltaico, poi chiusa su tre lati con materiale in PVC e infissi. Dopo il contenzioso sulla SCIA edilizia in sanatoria e sugli ordini di demolizione, la società presentava al Comune domanda di fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.

Il Comune respingeva l’istanza con determina dirigenziale, motivando sul presupposto che l’intervento non rientrasse nell’ambito applicativo della norma invocata. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo violazione della disciplina edilizia e regionale, difetto di motivazione ed eccesso di potere. Nelle more sopravvenivano ulteriori atti di esecuzione delle ordinanze di demolizione e rimozione, anch’essi impugnati con separata istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio poteva prescindere dalle eccezioni di inammissibilità per ragioni di economicità, stante l’infondatezza nel merito. Il punto centrale è l’ambito applicativo dell’art. 34 t.u. edilizia: la norma richiede che i lavori siano stati eseguiti in parziale difformità dal titolo e non copre le opere realizzate successivamente, senza titolo, per ampliare un manufatto preesistente. Il richiamo è alla giurisprudenza amministrativa consolidata, tra cui T.A.R. Lazio, sez. Latina, n. 742 del 2019 e Cons. St., sez. VI, n. 2325 del 2016.

Il Tribunale ribadisce il principio per cui la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria deve essere valutata dall’amministrazione nella sola fase esecutiva del procedimento, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione (Cons. St., sez. VI, n. 10358 del 2022; Cons. St., sez. VI, n. 199 del 2023). Ne deriva che il diniego opposto in sede di domanda di fiscalizzazione non è sindacabile nei termini prospettati dalla ricorrente.

Nel merito fattuale, l’opera non è una semplice tettoia: si tratta di una struttura di 96 mq, con falde inclinate e pilastri in legno, costruita senza titolo abilitativo e in contrasto con l’art. 67 delle NTA del P.R.G. comunale. La successiva chiusura con PVC e infissi le ha conferito la consistenza di un vano. Tale manufatto può essere rimosso senza pregiudizio della costruzione principale, e la prova contraria non è stata raggiunta (Cons. St., sez. VII, n. 7822 del 2023).

Quanto all’impianto fotovoltaico, il Collegio richiama Cons. St., sez. VI, n. 1397 del 2021: il posizionamento dell’impianto è irrilevante ai fini della sanzione demolitoria, perché esso è installato su un’opera in nuce non assentita e quindi abusiva. La struttura, peraltro, è utilizzata per la commercializzazione dell’energia al GSE e non è a servizio esclusivo del condominio, restando estranea alla legge regionale Puglia n. 13/2008.

L’abuso era già stato constatato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1397 del 2021, richiamata per relationem, e la successiva sentenza n. 5189 dell’11 giugno 2024 ha rigettato il ricorso per revocazione, consolidando la pregressa pronuncia. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della società ricorrente alle spese in favore del Comune, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori, e nulla sulle spese nei confronti della parte controinteressata non costituita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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