Silenzio della questura sull’istanza di permesso per residenza elettiva e obbligo di provvedere (TAR Marche n. 13 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione, investita di un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, ha l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato, ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990. Il dovere di provvedere non è escluso dalla pendenza di accertamenti istruttori né dalla mancata traduzione o legalizzazione della documentazione prodotta: l’amministrazione deve previamente instaurare il contraddittorio con l’interessata e contestare le eventuali lacune ostative all’accoglimento. La relazione istruttoria depositata in giudizio non supplisce all’omessa definizione dell’istanza. La domanda di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm., va invece respinta quando la materia involga un ambito di discrezionalità riservato all’amministrazione e richieda accertamenti preclusi al giudice in forza dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente, dirigente d’azienda in pensione, entrava in Italia il 26.09.2022 con visto turistico e formalizzava innanzi al Commissariato di P.S. di Jesi la domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva, avendo maturato stabili riferimenti sul territorio nazionale. Decorso inutilmente il termine massimo di centottanta giorni, sollecitava l’intervento del superiore gerarchico ai sensi dell’art. 2, commi 9-bis e 9-ter, legge n. 241/1990, senza ottenere alcun riscontro.
Proponeva quindi ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, la condanna dell’amministrazione a provvedere in termine breve e la nomina di un commissario ad acta. Si costituiva la Questura di Ancona depositando una relazione istruttoria del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il giudizio come diretto alla verifica dell’esistenza di un obbligo di provvedere sull’istanza ritualmente inoltrata. Il quadro normativo di riferimento — legge n. 241/1990, art. 5 d.P.R. n. 394/1999 e relativi decreti ministeriali — contiene una disciplina dettagliata del procedimento, con prescrizioni sui requisiti della domanda e sui documenti da allegare.
Tale disciplina non esonera l’amministrazione dal concludere il procedimento. Nella specie il procedimento non è stato attivato secondo le scansioni di legge: non è stato assicurato il contraddittorio con l’interessata e, nonostante il lungo tempo decorso, è mancata ogni interlocuzione finalizzata a contestare le eventuali lacune istruttorie.
La relazione depositata in giudizio, osserva il Tribunale, non può supplire all’omessa definizione dell’istanza: l’amministrazione si è limitata a fornire informazioni aggiornate al Collegio, richiamando l’art. 11 d.P.R. n. 394/1999 e il d.m. 12.07.2000 in tema di adeguate garanzie abitative ed economiche, e rilevando la mancata traduzione e legalizzazione della documentazione reddituale.
Ne discende che, indipendentemente dall’esito della domanda e dallo stato del procedimento, grava sull’amministrazione il dovere di pronuncia e del clare loqui: essa deve esternare le proprie valutazioni su ammissibilità, ricevibilità e, in subordine, accoglibilità dell’istanza. Il Tribunale ordina pertanto al Questore di provvedere con atto espresso entro quaranta giorni.
Nel merito la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa non è accolta: la materia involge un ambito di discrezionalità riservato alla pubblica amministrazione, con accertamenti preclusi al giudice in questa sede per il divieto di pronuncia su poteri non ancora esercitati. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza è nominato commissario ad acta il Prefetto di Ancona, con ulteriore termine di quaranta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre contributo unificato e accessori.
Nota della Redazione
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