Silenzio della Questura e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Toscana n. 1826 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento, il sopravvenuto esercizio della potestà amministrativa con provvedimento espresso determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità non preclude però la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Quando l’amministrazione provvede solo dopo l’incardinazione del giudizio, la sua condotta processuale giustifica la condanna alla refusione delle spese, anche in assenza di una pronuncia di annullamento.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al Questore di Livorno, in data 23 febbraio 2026, tre distinte istanze di rilascio di licenza ex art. 127 T.U.L.P.S., rispettivamente per il commercio di oggetti preziosi e per la lavorazione di metalli preziosi. Decorso il termine senza riscontro, proponeva tre ricorsi separati, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’amministrazione entro trenta giorni, con eventuale nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm.

Nel corso dei giudizi la Questura adottava un provvedimento espresso di diniego, protocollato in data 3 settembre 2026, con cui respingeva contestualmente le tre istanze. Il ricorrente, preso atto della sopravvenienza, dichiarava di non avere più interesse alla decisione, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei tre ricorsi, oggettivamente connessi perché relativi a distinte istanze respinte dall’amministrazione con un unico provvedimento. La connessione oggettiva giustifica la trattazione congiunta, pur provenendo i giudizi da ricorsi separati.

Passando al merito, il Tribunale rileva che il provvedimento espresso è intervenuto dopo l’instaurazione delle cause. A fronte delle dichiarazioni di parte istante, i ricorsi vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

La parte più rilevante della pronuncia concerne la regolazione delle spese. Il Collegio non applica il criterio della pura causalità del venir meno dell’interesse, ma quello della soccombenza virtuale. La Questura, infatti, ha adottato il provvedimento tardivamente e, in ogni caso, dopo l’esercizio dell’azione giurisdizionale e l’incardinazione delle tre cause. Tale condotta processuale — l’inerzia fino alla proposizione dei ricorsi — rende l’amministrazione soccombente sul piano virtuale, con conseguente condanna alla refusione delle spese.

Le spese vengono poste a carico in solido del Ministero dell’Interno e della Questura di Livorno e liquidate in via complessiva e onnicomprensiva, con maggiorazione degli accessori di legge e del contributo unificato. Nei confronti del Comune di Livorno, rimasto estraneo alla vicenda, le spese sono invece compensate.

Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo del ricorrente, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Reg. UE 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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