Silenzio su istanza di regolarizzazione dell’alloggio ERP e novazione del rapporto (C.G.A.R.S. n. 291 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, non impugnata e consolidatasi con il passaggio in giudicato della sentenza che ha respinto il ricorso, non può essere rimessa in discussione in via surrettizia attraverso un’istanza di regolarizzazione della posizione locativa. L’accordo di rateizzazione del debito pregresso, che si limiti a determinare il canone e un rateo di recupero del credito, non integra gli estremi di una novazione del rapporto giuridico amministrativo ormai concluso, né manifesta una volontà dell’Amministrazione in tal senso. Il silenzio serbato dall’Amministrazione su una siffatta istanza non determina alcun obbligo di provvedere in senso favorevole, poiché la stipula del contratto di locazione presuppone un rapporto di assegnazione ancora efficace, salvo l’esercizio non doveroso dei poteri di autotutela. La disparità di trattamento è configurabile solo a fronte dell’assoluta identità di fatto delle posizioni comparate e non consente di sindacare l’operato amministrativo in ragione di illegittimità relative ad altre vicende.
Il Fatto
Il ricorrente occupava dal 1999 un immobile di proprietà comunale, assegnatogli per voltura. Il Comune ne dichiarava la decadenza dall’assegnazione con provvedimento del 2011, a causa della mancata sottoscrizione del contratto di locazione per fatti a lui imputabili e della morosità nei pagamenti. Il provvedimento si consolidava all’esito della sentenza del TAR n. 2501/2013, passata in giudicato.
Nel febbraio 2023 l’interessato presentava al Comune un’istanza di regolarizzazione della posizione locativa, sostenendo che il rapporto fosse stato innovato da un accordo di rateizzazione del 2022, che aveva stabilito il canone mensile maggiorato di un rateo pari a 1/20 del debito pregresso. Formatosi il silenzio sull’istanza, proponeva ricorso ex art. 117 Cod. proc. amm. per la declaratoria dell’obbligo di provvedere. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, respingeva il ricorso, revocava l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e condannava il ricorrente alle spese. Questi ha proposto appello, deducendo errori di inquadramento, illogicità della motivazione e illegittimità derivata dei capi accessori.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. affronta la questione centrale: se la mancata attuazione della decadenza e la successiva rateizzazione del debito abbiano dato vita a un nuovo rapporto, capace di fondare l’obbligo del Comune di concludere il procedimento con la stipula del contratto. La risposta è negativa. Il giudice di primo grado non ha sovrapposto i due procedimenti, ma si è limitato a seguire la prospettazione dello stesso ricorrente, che aveva indicato le pregresse vicende come presupposto della regolarizzazione richiesta.
La decadenza dall’assegnazione, osserva il collegio, aveva ormai effetti “stabilizzati e intangibili“, con salvezza dei soli poteri di autotutela, il cui esercizio non costituisce un obbligo dell’Amministrazione secondo consolidata giurisprudenza. Quanto alla dedotta novazione, la Corte ne esclude la configurabilità: la mancata esecuzione dello sgombero si spiega con l’intento di recuperare più agevolmente il credito per canoni, in una condizione peraltro favorevole all’appellante, che continua a occupare l’alloggio senza titolo e a evitare azioni esecutive.
Il provvedimento comunale che aveva prospettato la regolarizzazione la subordinava espressamente alla “estinzione del debito“, evenienza che l’appellante non allega essersi verificata. L’accordo di rateizzazione si risolve dunque in un mero strumento di dilazione del pagamento, privo di efficacia novativa del rapporto amministrativo già concluso.
Il motivo sulla disparità di trattamento è respinto richiamando il principio di legalità: l’eventuale illegittimità di atti adottati in riferimento ad altre posizioni non inficia l’operato dell’Amministrazione, e la comparazione presuppone l’assoluta identità di fatto delle situazioni, della quale non è stata data prova. Il secondo motivo è giudicato generico, mentre il terzo, di illegittimità derivata, cade con i primi due.
L’appello è pertanto manifestamente infondato e viene respinto, con assorbimento dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune. Il collegio conferma il decreto n. 36/2024 della Commissione per il patrocinio e condanna l’appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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