Rinnovo permesso soggiorno e condanna lieve per stupefacenti non giustificano automatismo ostativo (TAR Lombardia n. 132 del 20.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La condanna per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 non può fondare da sola un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, perché l’art. 4 comma 3 d.lgs. n. 286/1998 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui considera automaticamente ostativa la fattispecie lieve, dalla Corte cost. n. 88 del 2023. Anche una condanna astrattamente ostativa va relativizzata mediante i filtri dell’art. 5 comma 5 d.lgs. n. 286/1998 e i criteri elaborati dalla Corte EDU. Rilevano la natura e gravità del reato, la durata del soggiorno, il tempo trascorso e la condotta successiva, la solidità dei legami sociali, culturali e familiari. L’assenza di un nucleo familiare e la precarietà o l’assenza di attività lavorativa incidono negativamente sul giudizio di pericolosità sociale.

Il Fatto

La Questura di Brescia ha negato alla ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il diniego si fonda sull’art. 4 comma 3 d.lgs. n. 286/1998: a carico della ricorrente risulta una condanna patteggiata a due anni di reclusione e 3.000 euro di multa per detenzione e cessione di stupefacenti. La Questura richiama una pluralità di episodi, riguardanti anfetamina, cocaina e ketamina, la mancanza di reddito adeguato e l’assenza di un nucleo familiare in Italia.

La ricorrente impugna il decreto davanti al TAR, sostenendo che il reato non basta a dimostrare la pericolosità sociale, che occorreva una motivazione rafforzata per la lunga permanenza in Italia dal 2010 e che i mezzi di sostentamento non mancano. L’amministrazione non si è costituita. In sede cautelare il TAR aveva respinto la domanda con ordinanza n. 178 del 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Qualsiasi condanna, anche patteggiata o non definitiva, può essere ostativa ai sensi dell’art. 4 comma 3 d.lgs. n. 286/1998 se riguarda i reati dell’art. 380 commi 1 e 2 cod. proc. pen. o quelli inerenti agli stupefacenti. La Corte cost. n. 88 del 2023 ha però dichiarato illegittima la norma nella parte in cui considera automaticamente ostativa la fattispecie lieve in materia di stupefacenti. Nel caso concreto il reato è stato classificato proprio ex art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990, sicché il diniego non può reggersi sul solo precedente.

Il TAR esamina poi la natura patteggiata della condanna. Se il reato si fosse estinto ai sensi dell’art. 445 comma 2 cod. proc. pen. per assenza di recidiva nel quinquennio, sarebbe venuta meno anche la presunzione di pericolosità. Nel caso concreto, però, tra l’irrevocabilità e la notifica del provvedimento intercorrono pochi mesi, quindi l’estinzione non opera.

Chiarito che la fattispecie lieve non è mai automaticamente ostativa, il Collegio applica i criteri CEDU richiamati nelle sentenze Maslov e Shala, oltre al filtro dell’art. 5 comma 5 d.lgs. n. 286/1998. La valutazione non risulta favorevole alla ricorrente. La condanna per stupefacenti è idonea a provocare allarme sociale, anche per la pluralità degli episodi in continuazione. Il lungo soggiorno non riflette un inserimento sociale corrispondente, mancando lo status di soggiornante di lungo periodo e risultando il reato commesso nel 2020. L’attività lavorativa è molto ridotta e da ultimo azzerata. Manca infine un nucleo familiare in Italia.

Il Collegio sottolinea il peso dell’assenza di legami familiari. Chi abbia commesso reati potrebbe ottenere la prosecuzione del soggiorno per assistere i familiari, con convergenza tra interesse individuale e interesse collettivo, come nelle sentenze Berrehab, Ciliz e Rodrigues da Silva. Incide negativamente anche la precarietà lavorativa. L’art. 22 comma 11 d.lgs. n. 286/1998 consente di cercare nuova occupazione, ma il periodo di precarietà non può eccedere un intervallo ragionevole. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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