Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel giudizio di ottemperanza (TAR Sicilia n. 588 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con verifica nel merito della pretesa e della sua integrale soddisfazione. Tale pronuncia non ha valenza meramente processuale e si proietta al di fuori del processo in cui si è formata. Diversamente, la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 cod. proc. amm. può essere desunta dal giudice amministrativo da fatti o atti univoci intervenuti dopo la proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti, quali argomenti di prova. Ove manchi la prova documentale dell’avvenuto soddisfacimento e il ricorrente rappresenti in udienza l’intervenuto pagamento, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, aveva ottenuto dal Giudice Designato del Tribunale di Catania un’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. che condannava il Comune al pagamento di € 35.902,89, oltre spese generali, interessi e spese di lite. Il titolo era stato notificato al Comune, era passato in giudicato ed era stato nuovamente notificato in tale forma. Decorsi i termini di legge senza alcun pagamento, il creditore propose ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la condanna dell’ente al pagamento e, in caso di persistente inadempienza, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Comune non si costituì. Alla camera di consiglio il ricorrente rappresentò l’avvenuto integrale pagamento delle somme e dichiarò la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite e del contributo unificato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la distinzione tra i due esiti processuali. La cessazione della materia del contendere presuppone una verifica nel merito della pretesa e della sua piena soddisfazione, con attitudine a spiegare effetti anche fuori dal processo. Richiamando l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 febbraio 2024, n. 2202), il Tribunale ribadisce che serve una soddisfazione “piena e comprovata” del bene della vita.

Nel caso concreto manca la documentazione comprovante l’avvenuto soddisfacimento della pretesa creditoria. Il Collegio esclude quindi la cessazione della materia del contendere e qualifica la vicenda nei termini della sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 cod. proc. amm..

Il passaggio centrale è di ordine probatorio. Il giudice amministrativo può desumere l’intervenuta carenza di interesse da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti, quali argomenti di prova. Le dichiarazioni rese in sede di udienza camerale dal ricorrente, che ha rappresentato l’integrale pagamento, integrano tale base indiziaria.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, l’espressa richiesta della parte ricorrente giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite, con compensazione integrale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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