La Soprintendenza non sospende i termini perentori della VIA (TAR Sicilia n. 2448 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006, che li riconduce espressamente agli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990. Il Ministero competente è dunque tenuto a concludere il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di legge, anche quando il parere della Soprintendenza non sia ancora intervenuto. L’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione della verifica preventiva dell’interesse archeologico né all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi. La sospensione della pratica disposta in attesa di tali attività è illegittima e integra il silenzio-inadempimento sanzionabile ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 3 giugno 2024 istanza di attivazione della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 60,01 MW e delle relative opere di connessione, da realizzarsi in area qualificata idonea ex art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.lgs. n. 199/2021. Il Ministero ha pubblicato gli elaborati progettuali in data 11 giugno 2024, avviando l’istruttoria tecnica e la consultazione del pubblico.

La Soprintendenza, con due note di luglio 2024, ha chiesto l’elaborazione di un piano di indagini archeologico, precisando che il proprio parere sarebbe stato reso solo conclusa quella fase e che, nelle more, la pratica sarebbe rimasta sospesa. La società ha invitato l’Amministrazione a rendere il parere definitivo, richiamando l’art. 25, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 152/2006. Decorso inutilmente il termine del 18 novembre 2024, la società ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio e la condanna del Ministero a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare i presupposti del rimedio avverso il silenzio. Il silenzio-inadempimento non discende da qualsiasi comportamento inerte, ma dalla mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato su istanza del privato. L’obbligo di provvedere sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando ragioni di giustizia ed equità o la peculiarità della fattispecie impongano una determinazione espressa. L’Amministrazione deve concludere il procedimento anche se ritiene la domanda irricevibile, inammissibile o infondata.

Nel caso concreto vengono in rilievo i tempi e le modalità previsti dagli artt. 8, comma 2-bis, 24 e 25 del D.lgs. n. 152/2006, richiamati dalla stessa nota ministeriale dell’11 giugno 2024. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, confermato dal Regolamento (UE) 2022/2577, che qualifica gli interventi come di interesse pubblico prevalente.

Il Tribunale affronta poi il nodo centrale. L’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico né all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi, come espressamente stabilito dall’art. 25, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 152/2006. La sospensione della pratica disposta dalla Soprintendenza non può therefore arrestare il procedimento ministeriale.

Il Collegio precisa inoltre il riparto di competenze in ambito regionale. Per effetto dello Statuto speciale di autonomia (art. 14, lett. n)) e delle relative norme di attuazione, le competenze in materia di tutela del paesaggio sono esercitate dalla Regione tramite le Soprintendenze regionali. Anche il concerto previsto dall’art. 25, commi 2 e 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006 per la VIA statale di opere da realizzare in Sicilia rientra nella competenza dell’Assessorato regionale.

Accertata l’inerzia e il decorso dei termini, il Tribunale dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina al Ministero di adottare, entro cento giorni, il provvedimento conclusivo di accoglimento o di diniego. Resta impregiudicato il merito delle decisioni, data la natura discrezionale del potere. In caso di persistente inerzia è nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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