Notifica preavviso diniego a indirizzo non anagrafico e invalidità compiuta giacenza (Cons. Stato n. 4149 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica del preavviso di diniego inviata a un indirizzo diverso da quello anagrafico del destinatario, senza consegna a lui né a soggetto abilitato, è inesistente e non può essere validamente perfezionata con la mera compiuta giacenza. Per operare la compiuta giacenza ai sensi dell’art. 140 c.p.c. occorre l’ulteriore attività notificatoria ivi prevista: deposito della copia presso la casa comunale, affissione dell’avviso alla porta e notizia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La cartolina priva di timbro postale con data certa non prova la conoscenza effettiva. Ne consegue la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’impossibilità per l’interessato di partecipare al procedimento amministrativo.

Il Fatto

Il Comune di Roma ha respinto con determinazione dirigenziale l’istanza di condono edilizio presentata nel 1986 per un’unità immobiliare residenziale con cantina. Il diniego richiama il vincolo di parziale inedificabilità derivante dalle norme sulle falde idriche e il parere negativo espresso dalla società di gestione del servizio idrico, motivato dall’allaccio a una fossa biologica non conforme.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego atto vincolato, la notifica del preavviso validamente perfezionata per compiuta giacenza e insussistente un affidamento tutelabile dell’acquirente. L’interessata ha proposto appello, deducendo tra l’altro la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene dirimente e assorbente il motivo relativo al preavviso di diniego. La comunicazione di Roma Capitale era stata spedita all’indirizzo corrispondente al civico 169, dove tuttavia risulta la residenza di altra persona e l’ingresso di un’ulteriore abitazione, mentre la destinataria risiede al civico 169-A.

La Corte esclude che la notifica possa dirsi validamente compiuta: l’atto non è stato ricevuto né dalla destinataria né da altro soggetto abilitato, ma risulta solo la compiuta giacenza. L’invio a un indirizzo diverso da quello anagrafico rende la notifica inesistente, come affermato da Cass. civ., ord. n. 12259/2020.

Il Collegio precisa che la compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c. presuppone il compimento delle ulteriori attività notificatorie: deposito della copia presso la casa comunale, affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione e notizia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nessuna di esse risulta eseguita dal Comune, secondo quanto già chiarito da Cass. civ., ord. n. 10672/2020.

La cartolina depositata dall’Amministrazione non reca neppure un timbro postale con data certa e resta perciò inidonea a provare l’effettiva conoscenza dell’atto. Da qui l’inesistenza della notifica e la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: alla destinataria non è stato reso possibile partecipare al procedimento amministrativo.

L’appello è pertanto accolto, la sentenza di primo grado riformata e il diniego annullato, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi alla luce della motivazione. Roma Capitale è condannata alle spese del doppio grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori, mentre le spese verso la società idrica sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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