Crediti risarcitori anteriori al dissesto e incompetenza del giudice dell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 3771 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel dissesto finanziario degli enti locali rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione non soltanto il passivo già contabilizzato alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche ogni obbligazione che, pur sorta in seguito, costituisca conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione anteriori a quella data. Irrilevante è il momento in cui si forma il titolo giurisdizionale: ciò che conta è il fatto genetico dell’obbligazione, non l’accertamento giudiziale successivo. Ne deriva che il credito risarcitorio azionato con il rito dell’ottemperanza non può essere soddisfatto mediante azione esecutiva e il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, II Sezione Civile, n. 2194/2022 del 17 novembre 2022, con la quale era stata accolta una domanda risarcitoria nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. La sentenza definiva un giudizio introdotto con atto di citazione notificato nel 2007.
L’amministrazione intimata si è costituita depositando memoria oltre i termini, della quale il Collegio non ha potuto tenere conto. Alla camera di consiglio il difensore del ricorrente ha illustrato la legittimazione ad agire e l’asserita irrilevanza della dichiarazione di dissesto ai fini della decisione. Il difensore dell’ente non è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha deciso applicando il principio della ragione più liquida. Dal sito istituzionale della Regione Siciliana risulta che il Libero Consorzio Comunale ha dichiarato il dissesto con delibera del 2018 e che l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è stata approvata dall’amministrazione con delibera del 14 novembre 2022. Non è invece intervenuta l’approvazione dell’ipotesi da parte dell’amministrazione statale, né sono stati adottati i provvedimenti successivi, tra cui il piano di estinzione delle passività e il rendiconto di gestione.
Poiché la domanda risarcitoria era stata formulata con atto notificato nel 2007, il credito rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione: per il suo soddisfacimento non può essere esperita l’azione esecutiva, come chiarito dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 15/2020.
Il Collegio richiama la ricostruzione di quel precedente sull’espressione “atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”, contenuta nell’art. 248 del d.lgs. n. 267/2000. La clausola interpretativa dell’art. 5, secondo comma, del d.l. n. 80/2004, convertito in legge n. 140/2004, comprende tutti i debiti correlati a fatti di gestione anteriori a quella data, anche se accertati successivamente e comunque non oltre l’approvazione del rendiconto. Il provvedimento di natura costitutiva, come l’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, non accerta un debito preesistente ma lo determina, e resta correlato causalmente ai fatti di indebita utilizzazione.
La sentenza richiama anche Corte cost. n. 154 del 21 giugno 2013: in una procedura concorsuale è logico e coerente ancorare a una certa data il fatto genetico dell’obbligazione, a tutela dell’eguaglianza tra i creditori, e irrilevante è il momento dell’accertamento. Il criterio è stato ulteriormente precisato dall’Adunanza Plenaria n. 1/2022, anche sul versante della compatibilità con la Carta europea dei diritti dell’uomo.
Trasposti tali principi al caso concreto, non rileva il momento di formazione del titolo giurisdizionale, ma il fatto illecito di gestione che ha fatto sorgere l’obbligo risarcitorio. L’orientamento contrario del TAR Calabria è stato poi rimeditato dallo stesso Tribunale, in adesione all’esegesi logico-sistematica delle pronunce dell’Adunanza Plenaria, con riferimento anche alle obbligazioni da fatto illecito ex artt. 2043 e 2051 c.c.. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cosa in custodia