SMS spoofing e colpa grave dell’utente: concorso di colpa e rimborso equitativo (ABF Collegio di Roma n. 4248 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle frodi da SMS spoofing, in cui il messaggio decettivo si inserisce nella chat genuina dell’intermediario, la colpa grave dell’utente non è presunta, ma va accertata caso per caso. Ove emergano indici di inattendibilità del messaggio, si configura un concorso di colpa tra la negligenza dell’utilizzatore e le criticità organizzative del servizio di pagamento. L’intermediario deve provare l’autenticazione forte delle operazioni e l’assenza di malfunzionamenti; solo la prova della colpa grave o del dolo dell’utente lo esonera dal rimborso. Accertata la SCA e la partecipazione attiva del cliente, il rimborso equitativo integra una parziale restituzione del danno. Le spese di assistenza professionale costituiscono danno emergente risarcibile secondo le regole di diritto comune.

Il Fatto

Il ricorrente riceve un SMS che si inserisce nella chat in cui abitualmente gli pervengono le comunicazioni bancarie. Il messaggio annuncia un bonifico di 4.892,75 euro e indica un numero telefonico per il disconoscimento. Contattata l’utenza, il ricorrente segue le istruzioni del sedicente operatore, comunica un codice di revoca ricevuto per altro SMS e, su richiesta, effettua un prelievo e un versamento per ulteriori 4.000,00 euro.

Avvedutosi della truffa il giorno seguente, il ricorrente chiede il rimborso di complessivi 8.892,75 euro e la refusione delle spese legali. L’intermediario eccepisce l’SMS spoofing, la colpa grave del cliente e la regolare SCA, insistendo per il rigetto. In via transattiva era stata offerta la somma di 900,00 euro, non accettata.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività delle controdeduzioni. Il ricorso, depositato il 10 ottobre 2025 e trasmesso all’intermediario il 13 ottobre, è stato seguito da controdeduzioni inviate il 24 novembre per il tramite del Conciliatore Bancario. Il termine complessivo di 45 giorni previsto dalle Disposizioni ABF risulta rispettato: l’eccezione è infondata.

Nel merito, le operazioni ricadono sotto il d.lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d.lgs. n. 218 del 2017 di recepimento della PSD 2. Richiamando il Collegio di Coordinamento, dec. n. 22745 del 2019, il Collegio individua due profili dirimenti. Sul primo, l’intermediario deve provare l’autenticazione forte e la corretta registrazione delle operazioni. Sul secondo, grava sempre sull’intermediario la prova dei fatti che integrano la colpa grave dell’utilizzatore, unica ipotesi, oltre al dolo, in cui questi sopporta le conseguenze dell’uso fraudolento.

Quanto al primo profilo, la documentazione prova che il bonifico è stato autenticato mediante accesso all’APP con fattore biometrico, inserimento del PIN e notifica push sul dispositivo del cliente. L’operazione è dunque avvenuta conformemente alla SCA e l’intermediario ha dimostrato di essersi dotato di un sistema conforme alla normativa di settore.

Quanto al secondo, il Collegio qualifica la vicenda come smishing particolarmente sofisticato, per la pluralità di SMS decettivi incanalatisi nella chat ufficiale. Richiamando l’orientamento condiviso tra i Collegi e, in particolare, il Collegio di Roma, dec. n. 7718 del 2023, esclude che la colpa grave possa reputarsi automatica. Nel caso concreto, però, il cliente ha comunicato il codice di revoca al sedicente operatore e ha disposto personalmente l’ulteriore operazione a sportello: condotta connotata da colpa grave. A fronte di ciò, i lievi errori grammaticali dei messaggi avrebbero dovuto indurre maggiore accortezza.

La domanda restitutoria è pertanto accolta solo parzialmente in via equitativa, con condanna dell’intermediario al pagamento di 4.000,00 euro. Quanto alle spese, sulla scorta del Collegio di Coordinamento, dec. n. 4580 del 2025, il Collegio riconosce 300,00 euro per assistenza professionale, liquidati considerando la complessità delle questioni, il valore della controversia e il grado di colpevolezza dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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