La motivazione apparente della sentenza tributaria ne determina la nullità anche per la sola esiguità delle fatture contestate (Cass. civ. Sez. 5 n. 7799 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione, essendo le argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, essendo denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. In tema di operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l’Amministrazione finanziaria deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario dell’inserimento in una frode, anche in via presuntiva; il contribuente ha l’onere della prova di avere adoperato la diligenza massima esigibile, non rilevando la regolarità della contabilità o dei pagamenti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento per IVA e sanzioni, per l’anno 2014, nei confronti di una società di persone e dei soci, in dipendenza di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che contestava operazioni soggettivamente inesistenti e la partecipazione a una frode carosello. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, riformando la sentenza, riteneva che l’esiguo numero delle contestazioni escludesse l’elemento soggettivo della partecipazione alla frode. L’Agenzia ricorreva in Cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di una socia, rilevando la sussistenza di un litisconsorzio necessario, poiché l’avviso di accertamento si fonda su un processo verbale che investe unitariamente la società di persone e i soci.
La Corte ritiene infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso, osservando che l’Ufficio prospetta la nullità della sentenza per apoditticità e non controllabilità, e non chiede un rinnovato apprezzamento del fatto e della prova.
Il motivo è fondato. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016, secondo cui la motivazione è apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione, e delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, sulla riduzione del sindacato al “minimo costituzionale”.
Nel caso di specie, la decisione dei giudici di seconde cure si fonda esclusivamente sull’esiguità del numero delle fatture, argomento apodittico e non controllabile, essendo irrilevante la quantità delle operazioni contestate: ne basta una sola per la configurazione dell’inesistenza soggettiva.
La Corte rammenta l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione, che deve dimostrare sia l’oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza del destinatario, anche per presunzioni; sul contribuente grava la prova di avere usato la diligenza massima esigibile, non assumendo rilievo la regolarità contabile. La sentenza è cassata con rinvio.
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Nota della Redazione
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