Rimborso oneri fideiussori: natura probatoria e inammissibilità delle censure di merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 4253 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La censura con cui l’Amministrazione finanziaria, in sede di legittimità, contesta la quantificazione dei crediti chiesti a rimborso o la natura degli oneri fideiussori sopportati dal contribuente, sostenendo che non sia stata fornita la prova del collegamento tra le garanzie prestate e quelle specificamente richieste dall’ufficio ai sensi dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972, costituisce una doglianza di merito. Tale doglianza, chiedendo un nuovo accertamento di fatto sulla natura degli oneri, è inammissibile in sede di legittimità. Il giudice di merito, nel verificare la fondatezza della domanda di rimborso, non è dispensato dall’applicare la regola sul riparto dell’onere probatorio, ma la valutazione delle prove offerte è riservata al suo prudente apprezzamento e non è sindacabile in Cassazione.
Il Fatto
La società contribuente chiedeva il rimborso, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000, degli oneri fideiussori sostenuti per l’erogazione dei rimborsi trimestrali IVA “anticipati” di cui all’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972, relativi ai primi due trimestri dell’anno 2010. Sul silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate, la società impugnava il diniego dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, che accoglieva il ricorso.
L’Ufficio proponeva appello, ma la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria confermava la decisione di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorreva quindi per cassazione, affidando il ricorso a due motivi, mentre la società contribuente resisteva con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Amministrazione ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, per omessa pronuncia sul thema decidendum relativo alla mancata prova della quantificazione dei crediti chiesti a rimborso. La Corte osserva che il motivo è manifestamente infondato: il giudice di secondo grado ha esaminato il motivo d’appello concernente la quantificazione degli oneri rimborsabili e ha dato conto in motivazione delle ragioni del rigetto. La censura, contestando il raggiungimento della prova, finisce per impingere nel merito della causa e si rivela inammissibile.
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 8, comma 4, della legge n. 212/2000, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 109 TUIR, sostenendo che il giudice di appello avrebbe errato nel dispensare il contribuente dal provare che gli oneri fideiussori oggetto di rimborso fossero quelli specificamente richiesti per le garanzie relative all’anticipazione dei rimborsi IVA e non altri. Anche questo motivo è dichiarato inammissibile: la censura costituisce una doglianza di merito, poiché richiede un nuovo accertamento di fatto sulla natura degli oneri, non più consentito in sede di legittimità.
La Corte rigetta il ricorso e applica il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 28540/2023 e Sezioni Unite n. 27195/2023, nonché dalla successiva Cass. n. 31839/2023, in materia di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. La mancata adesione alla proposta del consigliere delegato, poi confermata dalla decisione definitiva, fa presumere una responsabilità aggravata del ricorrente, configurando un’ipotesi di abuso del processo.
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e a un’ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. da versare alla cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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