Spese secondo soccombenza virtuale e abusività dell’opera principale (Cons. Stato n. 8457 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, resa dal difensore in udienza, impone la declaratoria di improcedibilità, ma non preclude l’esame del merito ai fini della soccombenza virtuale quando l’amministrazione abbia chiesto la condanna alle spese. In tal caso il giudice ricostruisce i fatti dagli atti e liquida le spese a carico della parte che sarebbe risultata soccombente. Gli interventi eseguiti su un manufatto radicalmente abusivo, privo di titolo e attinto da ordinanza di demolizione non impugnata, ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale cui ineriscono strutturalmente e sono anch’essi abusivi. La sospensione del procedimento per richiesta di integrazioni documentali impedisce la formazione del titolo per silentium: i lavori eseguiti in pendenza sono realizzati sine titulo. Decorso il termine di novanta giorni dall’ingiunzione senza demolizione, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale opera ope legis e il destinatario perde la legittimazione a presentare istanza di accertamento di conformità o nuova scia.

Il Fatto

L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, il diniego opposto dal Comune di Avellino a una scia alternativa al permesso di costruire presentata nel giugno 2017 per lavori di rimozione parziale di un immobile adibito a officina meccanica. Il provvedimento comunale aveva archiviato la pratica con esito negativo per mancata integrazione documentale e perché l’immobile era oggetto di pregresse misure amministrative e penali in quanto abusivo.

Il TAR, con la sentenza n. 1645 del 10.07.2023, aveva respinto il ricorso, valorizzando il carattere radicalmente abusivo del manufatto preesistente, già colpito da ordinanza di demolizione non impugnata e da un precedente diniego di sanatoria confermato con sentenza n. 468/2017 passata in giudicato. L’appellante ha proposto appello articolando sei motivi, incentrati anche su un incendio del 2012 e su atti comunali di ripristino; all’udienza pubblica il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato prende atto della dichiarazione resa in udienza e dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ritiene tuttavia che la liquidazione delle spese debba seguire la soccombenza virtuale, stante la richiesta di condanna formulata dal Comune: i fatti vanno quindi ricostruiti dagli atti e l’esito del merito va verificato ai soli fini delle spese.

Nel merito l’appello è inammissibile sotto più profili. Da un lato non formula censure specifiche avverso la sentenza impugnata; dall’altro introduce argomentazioni in fatto estranee alla vicenda, quali l’incendio del 2012 e i provvedimenti conseguenti, che al più avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio concluso con la sentenza n. 468/2017. Sono parimenti inammissibili le doglianze relative a fatti successivi al provvedimento impugnato, come il sopralluogo dell’aprile 2018.

L’appello è comunque infondato. La scia fu presentata il 5 giugno 2017; tre giorni dopo il responsabile del procedimento richiese integrazioni essenziali, dichiarando espressamente sospeso il termine ai sensi dell’art. 32, comma 6, d.P.R. n. 380 del 2001, con ripresa dalla data del deposito. La documentazione non fu mai integrata, cosicché l’archiviazione fu corretta e i lavori eseguiti in pendenza restano sine titulo. In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori ripetono l’illegittimità dell’opera principale, con obbligo del Comune di ordinarne la demolizione, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. VI, n. 1201 del 2024.

Il Collegio ritiene non censurabile neppure il rilievo di irricevibilità della domanda, riferito alla precedente ordinanza di demolizione ormai inoppugnabile. Decorso il termine di novanta giorni dall’ingiunzione, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale opera ope legis: l’accertamento dell’inottemperanza ha valore di titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione, con funzione meramente certificativa, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 2114 del 2025 e da Cons. Stato, sez. III, n. 8769 del 2024. Ne consegue che il destinatario dell’ordine, non più proprietario dell’area, non è legittimato a presentare istanza di accertamento di conformità, secondo Cons. Stato, Ad. plen., n. 16 del 2023. L’appellante era dunque privo di legittimazione a presentare una nuova scia dopo circa tre anni dalla perdita del bene. Da qui la soccombenza virtuale e la condanna alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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