Ordine di demolizione non notificato al coniuge comproprietario rende illegittima l’acquisizione (TAR Sicilia n. 2086 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 presuppone che il presupposto ordine di demolizione sia stato regolarmente notificato a tutti i proprietari dell’immobile e dell’area. La notifica al solo soggetto responsabile dell’abuso preclude l’emanazione del provvedimento ablatorio a contenuto sanzionatorio nei confronti del comproprietario rimasto estraneo al procedimento. In regime di comunione legale tra coniugi non opera alcuna presunzione di conoscenza dell’atto da parte del coniuge convivente, né sussiste un potere di rappresentanza reciproca. Ne consegue l’illegittimità dell’acquisizione anche a carico del coniuge non destinatario dell’ingiunzione, con effetto caducatorio esteso, per inscindibilità della situazione reale, all’altro coniuge.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari per metà ciascuno di un fondo agricolo con annessi fabbricati, impugnano l’ordinanza con cui il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio immobiliare delle opere abusive e dell’area interessata. Il presupposto è un’ordinanza di demolizione emessa e notificata alla sola ricorrente, destinataria di un verbale di accertamento di abuso edilizio. Il coniuge, comproprietario in regime di comunione legale, non ha mai ricevuto la notifica dell’ingiunzione.
La parte riferisce di aver demolito l’opera di maggiore estensione e di aver chiesto la sanatoria per il fabbricato ricostruito; il Comune ha respinto l’istanza e, nonostante la demolizione, ha acquisito sia la particella su cui insisteva l’abuso sia un’ulteriore particella autonoma. Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l’acquisizione, e ha disposto un’incombente istruttorio, rimasto ineseguito dall’Amministrazione non costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene assorbente il motivo con cui si deduce l’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione al comproprietario. L’acquisizione gratuita è una sanzione che trova presupposto nella mancata ottemperanza all’ordine entro il termine di legge: se l’ordine non è stato portato a conoscenza del proprietario, difetta il presupposto per irrogarla.
La giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, sez. VI, n. 7589 del 2023, n. 2898 del 2023 e n. 833 del 2023, oltre a C.G.A.R.S., Ad. Sez. Riun., n. 607 del 2022 — esige la notifica dell’ingiunzione a tutti i proprietari. Il provvedimento ablatorio a contenuto sanzionatorio incide definitivamente sul diritto di proprietà e non ammette una spoliazione pro quota. Indirizzare l’atto anche al comproprietario costituisce garanzia, perché gli consente di attivarsi per la demolizione ed evitare la perdita dell’area.
Il principio viene ribadito per l’ipotesi di immobile ricadente in comunione legale. Questa è comunione “senza quote” o “a mani riunite”, come ricorda Cass. civ., sez. III, n. 9536 del 2023; per il principio di accessione ex art. 934 cod. civ. la costruzione realizzata sul suolo comune è acquisita alla comunione. Gli atti sanzionatori vanno dunque notificati anche al coniuge proprietario, ancorché non responsabile dell’abuso, a pena di inefficacia nei suoi confronti, senza che ciò renda invalida l’ordinanza di demolizione.
Il Collegio esclude che dal rapporto di coniugio possa desumersi una presunzione di conoscenza della notifica da parte del coniuge convivente: manca una norma che la fondi e nessuna disposizione prevede una rappresentanza reciproca tra coniugi, come affermato da Cass. civ., sez. III, n. 15754 del 2014. L’atto risulta notificato solo alla responsabile dell’abuso, con la conseguenza che l’acquisizione è illegittima anche verso il coniuge pretermesso.
Poiché il diritto reale dei coniugi sull’area di sedime e sul manufatto è inscindibile, e inscindibili sono gli effetti dell’accertamento di inottemperanza, l’annullamento opera con effetti favorevoli anche in favore dell’altro coniuge. Il Collegio rileva inoltre l’inosservanza dell’ordine istruttorio: l’Amministrazione, in quanto Autorità pubblica, ha l’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti, con possibile applicazione della regola di giudizio degli art. 116, comma 2, cod. proc. civ. e art. 65, comma 4, cod. proc. amm. Il ricorso è accolto, con assorbimento delle restanti censure e salvezza degli ulteriori provvedimenti comunali; spese irripetibili, con refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.