Soccorso istruttorio e integrazione dei requisiti speciali posseduti alla data di gara (Cons. Stato n. 5343 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’integrazione, in sede di soccorso istruttorio, delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti speciali non costituisce modifica inammissibile dell’offerta, potendo il concorrente allegare il mezzo di prova del requisito, purché questo sia posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. La stazione appaltante non può escludere il concorrente per un mero formalismo quando il requisito risulti pacificamente posseduto e la documentazione di gara ne consenta agevolmente la ricostruzione, senza alcun intralcio alla procedura. Il divieto di commistione tra offerta tecnica, offerta economica e documentazione amministrativa non opera in senso assoluto né meramente formalistico e non è invocabile in modo inconferente a fronte di un’integrazione documentale dei requisiti di partecipazione. Il soccorso istruttorio risponde al principio della fiducia e alla massima partecipazione, ma non può tradursi in meccanismo dilatorio a fronte dell’inerzia del concorrente.
Il Fatto
Una società capofila di un raggruppamento temporaneo ha impugnato davanti al TAR Toscana l’esclusione dalla gara per l’appalto integrato di ricostruzione di un ponte, disposta dal RUP per difetto dei requisiti tecnici in capo al gruppo di progettazione indicato. La gara si era svolta con inversione procedimentale: all’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la concorrente controinteressata era risultata prima graduata, mentre l’appellante seconda.
La Commissione aveva attivato il soccorso istruttorio per la mancanza del modello destinato a indicare i requisiti del gruppo di progettazione. Nel modello prodotto risultavano due servizi per la categoria richiesta di valore complessivo inferiore alla soglia del disciplinare. A seguito del preavviso del RUP, la concorrente aveva prodotto un ulteriore servizio idoneo a integrare il requisito, con nuova tabella e nuovi certificati di regolare esecuzione; il RUP aveva comunque confermato l’esclusione. Il TAR, accogliendo il ricorso, aveva annullato i provvedimenti e la società seconda graduata ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Le censure dell’appellante vengono esaminate congiuntamente perché attengono a un’unica questione di fatto e di diritto: la possibilità di integrare, in sede di soccorso istruttorio, la dimostrazione dei requisiti speciali del gruppo di progettazione.
Il punto di partenza è la constatazione, pacifica ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., che il raggruppamento di progettazione possedeva, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, i requisiti relativi ai servizi per la categoria delle infrastrutture per la mobilità e alle soglie di valore del disciplinare. Da qui la Corte ricava che l’indicazione dei servizi in sede di soccorso istruttorio non rappresenta una modifica inammissibile dell’offerta: il concorrente può integrare la propria dichiarazione allegando un mezzo di prova del requisito, purché questo sia posseduto alla data di scadenza della domanda.
Il ragionamento si fonda sul principio della fiducia, enunciato dall’art. 2 del codice dei contratti pubblici e raccordato con il soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 101 del medesimo codice, oltre che con la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. La Corte richiama la propria precedente pronuncia Sez. V n. 9063 del 2024, che ha escluso che il soccorso istruttorio possa diventare meccanismo dilatorio a fronte dell’inerzia del concorrente, ma rileva che nel caso concreto tale evenienza non si è verificata: la stazione appaltante ha escluso, per un puro formalismo, un concorrente in possesso dei requisiti e che non aveva arrecato alcun intralcio alla procedura.
Quanto al divieto di commistione tra offerta tecnica, offerta economica e documentazione amministrativa, la Corte lo ritiene invocato in modo inconferente. Il principio, proprio alla luce della sua ratio, non va inteso in senso assoluto né meramente formalistico, come già affermato da Sez. VII n. 5789 del 2024. La clausola del disciplinare che consentiva di chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, riproduttiva del Bando tipo ANAC, conforta la lettura del primo giudice. Le spese processuali vengono compensate in ragione della difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa.
Nota della Redazione
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