Varianti in concessione autostradale e rischio progettuale a carico del concessionario (Cons. Stato n. 5342 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione autostradale, la variante in corso d’opera costituisce modifica del progetto iniziale e richiede una nuova manifestazione di volontà della stazione appaltante, cui spetta un potere discrezionale di approvazione. Il diniego è legittimo quando la variante sia motivata da carenze nella campagna di indagini preliminari alla redazione del progetto esecutivo: si tratta di difetto progettuale imputabile al concessionario e non di cause impreviste e imprevedibili. Il regime applicabile resta quello del d. lgs. n. 163 del 2006, in forza del regime transitorio dell’art. 216, comma 1, d. lgs. n. 50 del 2016, anche se la perizia è presentata dopo l’entrata in vigore del nuovo codice. Nei contratti a corpo il corrispettivo è fisso e invariabile e l’alea delle maggiori quantità grava sull’appaltatore, salvo prova di forza maggiore o fatto del terzo.
Il Fatto
La società concessionaria trasmetteva al Ministero delle infrastrutture una perizia di variante relativa a un’opera autostradale in concessione. Il Ministero approvava la variante, ma escludeva dall’ammontare da porre a investimento i maggiori importi relativi ai lavori di rettifica della testata dell’impalcato metallico, oltre ai connessi oneri di sicurezza e al nuovo prezzo.
La società impugnava il decreto ministeriale davanti al TAR Veneto, chiedendo l’accertamento dei propri diritti e la condanna dell’Amministrazione al riconoscimento degli importi e al risarcimento del danno. Il TAR respingeva il ricorso. La società proponeva appello, sostenendo che il diniego si fondasse su una motivazione diversa da quella contenuta nel provvedimento e che il costo complessivo dell’opera non subisse incrementi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il tema della normativa applicabile. La convenzione unica risale al 2007 e richiama il d. lgs. n. 163 del 2006. La circostanza che la perizia sia stata presentata nel 2019 non sposta il quadro: per l’art. 216, comma 1, d. lgs. n. 50 del 2016 il nuovo codice si applica alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore, e il contratto e la sua modifica non possono essere retti da leggi diverse. Il parametro è dunque l’art. 132 d. lgs. n. 163 del 2006, che ammette le varianti per cause impreviste e imprevedibili.
Il Collegio esclude che il decreto richiami l’art. 106, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 50 del 2016: il riferimento compare nella descrizione della proposta della concessionaria, non nella parte motivazionale del diniego. La motivazione si incentra sulla carenza nella campagna di indagini preliminari, che esprime un errore progettuale e dunque la non imprevedibilità della sopravvenienza.
La variante è qualificata come modifica del progetto, che esige un nuovo consenso della stazione appaltante. La convenzione pone a carico del concessionario l’obbligo di progettazione a propria cura e spese e richiama il piano economico-finanziario quale strumento vincolante di riequilibrio. Le modifiche sono possibili solo in ipotesi tipizzate, tra cui forza maggiore e fatto del terzo. In mancanza di prova di tali evenienze, il costo aggiuntivo resta a carico del concessionario, in coerenza con l’art. 1218 cod. civ. e con il trasferimento del rischio operativo.
Il carattere a corpo del corrispettivo rafforza la conclusione: il prezzo è fisso e invariabile e l’appaltatore assume l’alea delle maggiori quantità, secondo il consolidato orientamento richiamato dalla Corte. Non vi è contraddittorietà tra difetto progettuale e corrispettivo a corpo, né necessità di istruttoria ulteriore. Quanto alla mancata comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990, il motivo è infondato: nel rapporto concessorio non ricorrono le asimmetrie tipiche del rapporto pubblicistico e occorre allegare la violazione delle regole convenzionali o della buona fede.
L’appello è respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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