Cessazione della materia e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Sardegna n. 213 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ammissione al contributo pubblico, che superi l’atto di esclusione impugnato, determina la cessazione della materia del contendere per venir meno dell’interesse alla decisione. La definizione in rito non preclude la regolazione delle spese: il giudice applica il principio della soccombenza virtuale e verifica quale parte sarebbe risultata soccombente ove la controversia fosse stata decisa nel merito. L’amministrazione che ha adottato l’atto poi superato in via amministrativa è pertanto tenuta al pagamento delle spese, anche quando il suo comportamento processuale sia stato corretto. La condanna va contenuta nella misura congrua rispetto all’esito complessivo.
Il Fatto
La società ricorrente aveva partecipato all’avviso pubblico per l’erogazione di contributi alle imprese nell’ambito del PON METRO 2014-2020 per la città di Cagliari. Il Comune aveva escluso la domanda per asserita mancanza dei requisiti di ammissibilità e approvato la graduatoria definitiva con determinazione dirigenziale del SUAPE.
La società ha impugnato l’esclusione e la graduatoria davanti al TAR Sardegna. Con ordinanza n. 230 del 22 settembre 2023 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, imponendo all’amministrazione di riaprire l’istruttoria.
La Motivazione della Corte
Dopo l’ordinanza cautelare il Comune ha riavviato il procedimento. All’esito della rinnovata istruttoria il SUAPE ha ammesso la società al contributo con determinazione del 21 novembre 2023, per l’importo indicato nel piano economico approvato.
Il provvedimento di ammissione ha però subordinato l’erogazione alla verifica del possesso dei requisiti e al rispetto degli adempimenti previsti dal disciplinare. Con nota del 22 novembre 2023 il Servizio ha chiesto alla società di trasmettere, entro tre giorni e a pena di decadenza, l’atto di adesione e il disciplinare sottoscritti per accettazione, necessari per la rendicontazione entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023.
La società ha omesso l’invio nei termini. Il Comune ha quindi dichiarato la decadenza dal beneficio con nota del 4 gennaio 2024. Il Collegio prende atto che le parti concordano sulla sopravvenuta carenza di interesse e dichiara la cessazione della materia del contendere.
La questione residua riguarda le spese. Il Comune chiede la compensazione, valorizzando il proprio corretto comportamento processuale e l’immediata attivazione dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare. La ricorrente insiste per la condanna. Il TAR richiama il principio della soccombenza virtuale: occorre valutare l’esito che il giudizio avrebbe avuto nel merito, e tale esito avrebbe visto soccombente l’amministrazione, che aveva adottato l’atto di esclusione poi superato. Le spese sono pertanto poste a carico del Comune, sia pure nella misura contenuta liquidata in dispositivo, oltre accessori di legge. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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