Soccorso istruttorio e titoli concorsuali evincibili dalla domanda (Cons. Stato n. 8434 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, ha portata generale e trova applicazione anche nelle procedure selettive. Esso deve essere attivato quando dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili, sempre che il titolo valutabile sia stato allegato, ancorché in una sezione diversa da quella dedicata. Il limite all’intervento dell’amministrazione coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione o di un titolo valutabile, poiché in tal caso la regolarizzazione tardiva lederebbe la par condicio dei concorrenti. Il diniego di rettifica adottato all’esito di una rinnovata valutazione istruttoria della posizione del candidato costituisce atto di conferma in senso proprio, e non atto meramente confermativo, con conseguente autonoma impugnabilità. La valutazione dei titoli di accesso ex punto A.1.1. dell’Allegato B del D.M. n. 205/2023 si riferisce a un solo titolo di accesso, senza sommatoria dei punteggi dei plurimi titoli posseduti.

Il Fatto

L’appellante partecipava al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, indetto con D.M. n. 205/2023, per la classe di concorso AC25 nella Regione Abruzzo. Indicava quali titoli di accesso il diploma di laurea magistrale e l’abilitazione specifica conseguita all’esito di un precedente concorso ordinario. Superava la prova scritta e quella orale, ma nella graduatoria di merito non veniva inserita, avendo riportato nella valutazione dei titoli un punteggio insufficiente.

Con istanza di autotutela chiedeva la rettifica della graduatoria, lamentando la mancata valorizzazione del voto di laurea e dell’abilitazione. Il diniego della sottocommissione e la successiva graduatoria rettificativa erano impugnati davanti al TAR Abruzzo, che dichiarava il ricorso inammissibile per essere il provvedimento del 10 dicembre 2024 mera conferma di quello del 6 novembre 2024, non impugnato. Proponeva quindi appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva, anche esercitando i poteri officiosi sul presupposto dell’azione, che la statuizione in rito è erronea. La cesura tra le due graduatorie non risiede nella formula “modifica e sostituisce”, bensì nel fatto che l’esclusione dell’appellante discende da una rinnovata valutazione istruttoria del suo caso, sollecitata dall’istanza di autotutela. Il diniego integra perciò un atto di conferma in senso proprio, non un atto meramente confermativo, con conseguente ammissibilità del ricorso.

Nel merito, il primo motivo è respinto. Il punto A.1.1. dell’Allegato B del D.M. n. 205/2023 contempla il punteggio per “il titolo di accesso”, al singolare: la pretesa di sommare i punteggi di più titoli contemporaneamente posseduti non è conforme alla lex specialis. Sul piano sistematico, la lettura congiunta con il punto A.1.2. esclude la paventata disparità: chi possiede l’abilitazione specifica beneficia di un punteggio fisso aggiuntivo di 12,5 punti.

È invece fondato il secondo motivo, relativo al punto B.4.1. dell’Allegato B, che riconosce 12,5 punti per l’inserimento nella graduatoria di merito o il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario. L’appellante non aveva compilato la sezione “altri titoli valutabili”, ma il possesso del titolo era facilmente evincibile dalla sezione dei titoli di accesso, dove aveva dichiarato l’abilitazione specifica conseguita per quella classe di concorso.

Richiamata la giurisprudenza sul soccorso istruttorio e sul limite dell’autoresponsabilità, il Collegio ritiene che l’amministrazione avrebbe dovuto attivarlo. Il vizio è decisivo: i 12,5 punti aggiuntivi avrebbero consentito all’appellante di raggiungere un punteggio utile all’ingresso in graduatoria. L’appello è quindi accolto nei limiti indicati, con annullamento degli atti impugnati nella parte in cui omettono di riconoscere il punteggio di cui al punto B.4.1. Le spese dei due gradi sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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