Sanatoria paesaggistica e parere vincolante della Soprintendenza (Cons. Stato n. 8435 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sanatoria paesaggistica ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 la Soprintendenza esprime un parere vincolante che si fonda su un’ampia discrezionalità tecnico-specialistica nella valutazione della compatibilità delle opere con il vincolo. Tale valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto conclamato, non potendosi sostituire la diversa opinione estetica del privato a quella dell’organo di tutela. La riduzione in pristino delle opere abusive non conformi alle prescrizioni del vincolo non può essere condizionata dalla prospettazione di un ripristino parziale dell’assetto originario, poiché la compatibilità di interventi ulteriori e diversi rispetto a quelli realizzati è valutabile solo in sede di autorizzazione di nuova opera ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto nel 2013 il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per opere eseguite in difformità dal titolo edilizio: una pavimentazione, una ringhiera e una scala in muratura di collegamento tra l’immobile e i terrazzamenti superiori. La Commissione locale per il paesaggio si era espressa favorevolmente, ipotizzando la conversione della residua superficie a terrapieno con pergolato a sostegno del limoneto.
La Soprintendenza, chiamata a rendere il parere vincolante ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, comunicò i motivi ostativi, ritenendo la pavimentazione di dimensione eccessiva e di tipologia impropria, e concluse il procedimento con parere contrario, superando le osservazioni presentate ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Il TAR Campania, con sentenza n. 1002/2022, rigettò il ricorso. Il privato ha proposto appello, censurando la ricostruzione dei fatti, l’omessa considerazione del ripristino parziale e lo sconfinamento della Soprintendenza dai limiti del parere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza istruttoria sull’asserita identità tra le opere del 2013 e quelle assentite nel 2003. La censura è infondata in fatto: l’originaria pavimentazione in pietrame calcareo e mattoni è stata sostituita da lastre di gres, intervento non assentito e realizzato in difformità dal permesso di costruire, la cui richiesta di sanatoria ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 conferma implicitamente la difformità.
La Corte ricorda che la possibilità di presentare istanza di sanatoria per materiali diversamente utilizzati è certamente consentita, come affermato da Cons. Stato, Sezione II, n. 5620/2025. Il thema decidendum non è però questo, bensì la correttezza del parere negativo della Soprintendenza, che resta immune da vizi.
Richiamando Cons. Stato, Sezione VI, n. 4389 del 2024, il Collegio ribadisce che la Soprintendenza dispone di un’ampia discrezionalità tecnico-specialistica e che i suoi atti sono sindacabili solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta o errore di fatto conclamato. Il privato vorrebbe sostituire la propria opinabile visione estetica dei materiali a quella dell’organo deputato alla tutela del vincolo.
Quanto al secondo motivo, la censura è parimenti infondata. La Soprintendenza è stata correttamente chiamata a pronunciarsi sulla sanatoria postuma ai sensi dell’art. 167, comma 5, mentre la valutazione sulla compatibilità di interventi ulteriori e diversi rispetto a quelli realizzati può essere effettuata solo in sede di autorizzazione di nuova opera ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004.
L’appello è respinto, con compensazione delle spese stante la costituzione formale del Ministero.
Nota della Redazione
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