Casa mobile su ruote e precarietà: serve il titolo edilizio (C.G.A.R.S. n. 335 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La casa mobile, ancorché provvista di ruote e poggiata su puntelli in ferro, è soggetta al previo rilascio del titolo edilizio quando è destinata a soddisfare esigenze di carattere durevole. Il requisito della precarietà non si valuta in relazione alle sole caratteristiche strutturali dell’opera né all’attitudine alla rimozione, ma in rapporto alla natura, durevole o no, delle esigenze che l’opera è destinata a soddisfare. L’alterazione dello stato dei luoghi che ne deriva non può essere considerata precaria o irrilevante. Le opere accessorie realizzate in aderenza a una costruzione di per sé abusiva costituiscono innovazioni edilizie illegittime e non possono invocare la disciplina dell’edilizia libera.
Il Fatto
Gli istanti, proprietari di un lotto di terreno in Valderice, avevano posizionato sulla particella una casa mobile, realizzando una zona di cottura con locale doccia e bagno e un piccolo locale per alloggio motori. Il Comune aveva ingiunto la demolizione di tutte le opere, quantificate dall’ordinanza in termini di superficie coperta e volumetria.
Il TAR Sicilia, Sezione Seconda, con sentenza n. 1014/2022, aveva respinto il ricorso, escludendo la riconducibilità delle opere all’edilizia libera e la riferibilità del piccolo locale alla disciplina dell’art. 6 l. reg. n. 37/85. Gli istanti hanno proposto appello, deducendo la natura non stabilmente infissa al suolo della casa mobile e la destinazione agricola del locale accessorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello richiamando l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa sul punto. I manufatti del tipo descritto, seppure su ruote, richiedono il titolo edilizio: essi vanno considerati alla stregua di case prefabbricate, per le quali la concessione edilizia è sempre necessaria a prescindere dal sistema di ancoraggio al suolo, in quanto si tratta di vere e proprie costruzioni, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 317 del 1990.
La Corte valorizza la nozione oggettiva di precarietà: la necessità del titolo discende dall’alterazione dello stato dei luoghi e dalla destinazione della struttura alla soddisfazione di esigenze durevoli, a prescindere dalla tecnica e dai materiali impiegati. Richiama sul punto Cass. pen., sez. III, n. 10504 del 2015, secondo cui il prefabbricato che pure abbia parvenza di mobilità costituisce una vera e propria costruzione, e Cass. pen., sez. III, n. del 1994, per cui il requisito della precarietà non può essere collegato al carattere di stabilità temporanea soggettivamente attribuito alla costruzione.
Il Collegio ribadisce che il requisito della precarietà non va valutato unicamente in rapporto alle caratteristiche strutturali, ma anche in relazione alla natura delle esigenze da soddisfare, potendosi trarre elementi dal dettato dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001, come precisato da C.G.A., Sez. riun., n. 338/2013; l’alterazione del territorio, quindi, non è precaria né irrilevante (Cons. Stato, sez. VI, n. 986 del 2011). Non possono quindi accogliersi le censure avverso l’ordinanza di demolizione di opere che, pur difettando dell’immobilizzazione al suolo, consistano in una struttura destinata a dare utilità prolungata nel tempo.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene destituita di fondamento la tesi dell’accessorietà delle opere consistenti in mura perimetrali e tettoia: si verte in innovazioni edilizie accessorie a una costruzione di per sé non legittima, con conseguente conferma della sentenza appellata. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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