Somministrazione di lavoro, solidarietà verso la P.A. utilizzatrice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10056 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di somministrazione di lavoro, il regime di solidarietà tra somministratore e utilizzatore previsto dall’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 è applicabile anche alla P.A. utilizzatrice. Tale garanzia opera sin dalla versione originaria della norma e prescinde dalla natura pubblica o privata dell’utilizzatore. La previsione negoziale della solidarietà contenuta nel capitolato d’appalto costituisce fonte autonoma e concorrente dell’obbligo retributivo. L’utilizzatore pubblico non può pertanto sottrarsi al pagamento delle voci retributive dovute al lavoratore somministrato.

Il Fatto

Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il credito retributivo a titolo di ferie e festività non godute, ratei di tredicesima e trattamento di fine rapporto, azionato nei confronti dell’agenzia per il lavoro somministratrice e della ASL utilizzatrice.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della struttura sanitaria e revocato il decreto, ritenendo che, essendo l’utilizzatore un ente pubblico, non operasse il principio di solidarietà passiva proprio della materia dell’appalto. La Corte d’appello, in riforma, aveva respinto l’opposizione e confermato il decreto, valorizzando la previsione contrattuale della solidarietà su base negoziale. Avverso tale sentenza la ASL ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso e conferma la decisione territoriale. Il motivo censura la prevalenza attribuita alla fonte contrattuale sulla disciplina legale della somministrazione, ma la Suprema Corte ritiene che il nucleo della questione non risieda nel rapporto tra le fonti: ciò che rileva è la garanzia di tutela del lavoratore somministrato, assicurata sul piano dell’effettività dalla natura solidale dell’obbligazione retributiva e contributiva.

Tale natura è sancita dall’art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, che nella versione originaria già stabiliva che l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali. La Corte richiama sul punto Cass. n. 34564/2022 e Cass. n. 34562/2022, nonché Cass. n. 10669 del 19 aprile 2024, secondo cui il regime di solidarietà è applicabile anche alla P.A.

La disciplina legale è già di per sé significativa dell’esistenza della solidarietà posta a base della decisione impugnata. Il giudice di legittimità ricostruisce poi lo schema dell’istituto introdotto dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276/2003, che definisce la somministrazione come fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o determinato; con specifico riguardo alla somministrazione a termine, rileva che essa è ammessa anche a fronte di esigenze ordinarie e prevedibili dell’attività dell’utilizzatore.

L’istituto si fonda su uno schema triangolare, risultante dal collegamento di due contratti bilaterali: il contratto di lavoro tra lavoratore e agenzia e il contratto commerciale tra agenzia e impresa utilizzatrice. Si realizza così la dissociazione tra titolarità formale del rapporto ed effettiva utilizzazione della prestazione, che la legge n. 1369 del 1960 vietava: la titolarità resta in capo all’agenzia, mentre la prestazione è resa in favore dell’utilizzatore, che esercita i poteri di direzione e controllo ed è responsabile verso i terzi dei danni arrecati dal lavoratore.

A fronte di tale situazione la legge garantisce al lavoratore somministrato la solidarietà per retribuzione e contributi e la parità di trattamento rispetto ai dipendenti dell’utilizzatore, garanzia assente nella disciplina dell’appalto. Nel caso concreto è pacifica la natura retributiva delle voci rivendicate e il loro mancato pagamento: la ASL non può dunque sottrarsi all’obbligo. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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