Sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Sicilia n. 1218 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta caducazione dell’atto presupposto, disposta con sentenza di annullamento, determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse alla decisione. Il giudice, nel regolare le spese, tiene conto della non imputabilità della caducazione all’amministrazione resistente e dell’opinabilità delle questioni originariamente dibattute. La compensazione delle spese è quindi giustificata quando il venir meno dell’interesse non deriva da un comportamento dell’ente intimato e i motivi di ricorso presentavano margini di fondatezza controversi. L’eccezione di tardività del gravame è infondata quando la lesività del provvedimento si percepisce solo con la trasmissione dell’allegato che lo integra.
Il Fatto
Le ricorrenti, due società operanti nel settore del trattamento dei rifiuti, hanno impugnato la nota con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha invitato gli impianti indicati in allegato, qualificati come “minimi” e “intermedi”, ad ottemperare alle prescrizioni del Titolo VI del MTR2 e in particolare all’art. 7, comma 7.2, in vista della scadenza dei termini di cui al comma 7.6, lettera b.
L’amministrazione, costituitasi, ha eccepito la tardività del ricorso e ne ha chiesto in subordine il rigetto nel merito. In corso di giudizio le ricorrenti hanno segnalato che il TAR Lombardia aveva annullato la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, presupposto del provvedimento impugnato, e che tale decisione era stata confermata in appello; hanno quindi chiesto la condanna della controparte alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto meno l’atto presupposto su cui si fondava il provvedimento gravato. La caducazione della delibera ARERA, disposta dal giudice amministrativo lombardo e confermata in secondo grado, ha travolto la nota dipartimentale, privando le ricorrenti dell’interesse a una pronuncia sul merito.
Sul regolamento delle spese il Tribunale ha escluso la soccombenza formale dell’amministrazione. Ha anzitutto respinto l’eccezione di tardività, osservando che l’allegato alla nota è stato trasmesso solo il 20 aprile 2022: da quel momento le ricorrenti hanno potuto percepire l’effettiva lesività dell’atto, che non era desumibile dalla sola nota di trasmissione.
Il Collegio ha poi rilevato che l’annullamento della delibera ARERA non è imputabile all’amministrazione resistente. Le questioni originariamente dibattute apparivano inoltre effettivamente controverse e opinabili. In particolare, sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento il quadro restava incerto: se da un lato rilevava il comportamento di altre amministrazioni regionali in fattispecie analoghe, dall’altro le caratteristiche degli impianti potevano forse escludere un vero e proprio ambito tecnico-discrezionale.
Anche i dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione sono stati valutati come opinabili. L’amministrazione ha illustrato la ponderazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno preceduto la decisione, mentre sul piano motivazionale rileva l’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990, che esclude l’annullabilità per vizi formali non incidenti sul risultato. Su queste basi il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese fra le parti.
Nota della Redazione
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