Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela dell’annullamento della gara (TAR Abruzzo n. 361 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, in ragione di un successivo provvedimento di autotutela, l’oggetto della domanda venga meno e la parte ricorrente abbia comunque ottenuto il bene della vita richiesto. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone l’accertamento della sopravvenuta definitiva eliminazione degli effetti lesivi del provvedimento impugnato. In tale evenienza le spese di lite possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la determina con cui la stazione appaltante, una società di trasporto pubblico locale, aveva disposto l’annullamento della procedura aperta per la fornitura di pneumatici ricostruiti per tre anni, nonché i consequenziali verbali di gara e la relazione della commissione giudicatrice. La ricorrente chiedeva altresì il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale o da contatto sociale qualificato, anche nell’ipotesi di legittimità del provvedimento di autotutela. Costituitasi in giudizio, la stazione appaltante resisteva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, rilevato che le parti avevano concordemente dichiarato in udienza l’avvenuta cessazione della materia del contendere, ha dato atto che la stazione appaltante aveva successivamente annullato in autotutela il provvedimento di annullamento della gara oggetto di impugnativa. Con tale ultimo intervento, l’impresa ricorrente aveva ottenuto il bene della vita richiesto, venendo meno ogni interesse alla coltivazione del giudizio.
Il Collegio ha pertanto ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, pronuncia di rito che presuppone l’accertamento del definitivo venir meno della res controversa. La circostanza che l’effetto satisfattivo derivi da un atto successivo della stessa amministrazione non osta alla declaratoria, atteso che l’interesse alla decisione di merito è venuto meno.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, giustificandola in ragione della natura in rito della pronuncia. La sentenza è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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