Diniego di sanatoria superato da nuova istanza del proprietario acquirente (TAR Sardegna n. 346 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire in sanatoria adottato nei confronti della società costruttrice istante, e riferito indistintamente alle difformità dell’intero compendio edilizio, non è idoneo a definire la posizione dell’acquirente della singola unità abitativa. Ove questi abbia presentato una nuova istanza di accertamento di conformità sulla propria unità, sulla quale l’amministrazione abbia avviato la relativa istruttoria, il diniego anteriore resta superato e privo di forza lesiva. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per carenza di interesse. Resta fermo che, secondo la prevalente giurisprudenza, interlocutore del procedimento di sanatoria e destinatario formale del provvedimento finale è il solo richiedente, restando affidata alla tutela civile ogni questione sulle vicende traslative.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di una villa monofamiliare facente parte di un intervento edilizio plurimo realizzato in forza di una concessione edilizia del 2004, poi oggetto di varianti. Rispetto al progetto approvato gli edifici presentavano difformità: una modifica della quota di giacitura sul terreno naturale, con esubero volumetrico complessivo, e una maggiore altezza dei fabbricati.
La società costruttrice presentava istanza di sanatoria e, nel 2006, istanza di accertamento di conformità. Dopo un’istruttoria ultradecennale il Comune adottava un preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, notificato al solo istante. Seguiva il diniego di permesso di costruire, impugnato dalla ricorrente per violazione del giusto procedimento e dell’art. 36 t.u. ed., per non essere stati coinvolti gli acquirenti delle singole ville. Il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un dato cronologico: la ricorrente ha acquistato la villa nel 2006, quando l’istanza di sanatoria era già stata presentata dalla società costruttrice. L’intero iter si è svolto formalmente verso la società proponente, ma era sostanzialmente destinato a produrre effetti nei confronti dei diversi acquirenti delle unità realizzate.
La ricorrente aveva informato l’amministrazione dell’intervenuta traslazione della proprietà e della necessità di un suo diretto coinvolgimento, anche a fini istruttori. Nel silenzio del Comune, essa ha presentato nel 2021 una nuova istanza di accertamento di conformità, incentrata sulle difformità della propria unità, sulla quale è stata avviata la necessaria istruttoria, allo stato non definita.
Su questa base il Collegio ritiene che il diniego impugnato, genericamente riferito alle difformità dell’intervento unitariamente realizzato, risulti superato dalla nuova istanza della proprietaria della singola unità. Il provvedimento resta conseguentemente privo di forza lesiva. La vicenda è connotata da un prolungamento incomprensibile dell’istruttoria e da una valutazione finale non puntualmente calibrata sugli abusi riscontrati nelle singole ville.
Il Collegio considera poi che l’istruttoria si è svolta nei confronti della società costruttrice, benché la stessa fosse stata cancellata dal registro delle imprese e non risultasse più proprietaria di alcun bene. Nell’attualità l’interesse al corretto governo del territorio va composto con l’interesse della nuova proprietaria a una valutazione puntuale del proprio immobile: ciò passa per la definizione della nuova istanza di sanatoria.
Il diniego opposto alla società non è dunque idoneo a definire la posizione della ricorrente, per la quale occorre attendere la conclusione dell’iter in corso. Il ricorso è dichiarato improcedibile per carenza di interesse; la mancata costituzione del Comune esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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