Accesso all’offerta tecnica e termine di dieci giorni dall’aggiudicazione (TAR Marche n. 748 del 11.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 per impugnare le decisioni della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte decorre sempre dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Il termine si applica anche quando l’ostensione sia parziale o del tutto assente, perché la mancata pubblicazione equivale a una decisione implicita di oscuramento totale. La diversa lettura, che farebbe decorrere il termine dalla comunicazione delle decisioni sull’oscuramento, sposterebbe ad nutum l’avvio del rito super accelerato e frustrerebbe gli intenti acceleratori del legislatore. Il ricorso proposto oltre la decadenza è pertanto irricevibile.

Il Fatto

La ricorrente, operatore economico partecipante alla gara per la concessione della riscossione coattiva dei tributi locali indetta dall’Unione Montana resistente, ha chiesto l’accesso all’offerta tecnica integrale dell’aggiudicataria e agli atti del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. La stazione appaltante ha riscontrato l’istanza accogliendola solo in parte, disponendo l’oscuramento delle porzioni del progetto tecnico oggetto di motivata opposizione dell’aggiudicataria e precisando che i documenti sulla verifica di anomalia erano detenuti dall’ente committente.

La ricorrente ha impugnato il diniego, contestando in particolare l’assenza di motivazione sull’oscuramento e sostenendo che l’offerta aggiudicataria, costruita su un aggio pari a zero, rendesse necessario l’accesso integrale per verificare l’attendibilità della proposta. Nel corso del giudizio ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per gli atti della verifica di anomalia, già ostesi, insistendo sul solo oscuramento dell’offerta tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha circoscritto la questione alla sola decisione di oscuramento dell’offerta tecnica, rilevando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quanto ai documenti del sub-procedimento di anomalia. Sul residuo motivo ha invece ravvisato un profilo di irricevibilità, incentrato sul termine dell’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023.

Il dato letterale della norma è netto: il ricorso va notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, senza ulteriori precisazioni. A sostegno, il Collegio richiama la Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici, che esprime l’intento di ridurre i tempi del contenzioso e di velocizzare le procedure, e la qualificazione del rito come super accelerato o ipercompresso, confermata dal comma 7 in tema di fissazione d’ufficio e riduzione dei termini.

Su questa base il Tribunale ha aderito all’orientamento secondo cui il termine breve decorre sempre dalla comunicazione dell’aggiudicazione, anche in caso di ostensione parziale o assente, equivalendo quest’ultima a una decisione implicita di oscuramento totale (richiamate TAR Abruzzo, sez. I, 11 novembre 2024, n. 470 e TAR Campania, Napoli, sez. I, 27 maggio 2025, n. 4030). La soluzione opposta, che agganciasse la decorrenza alla comunicazione delle decisioni sull’oscuramento, renderebbe disponibile alle parti un termine processuale viceversa indisponibile.

Nel caso concreto, in disparte la controversia sulla avvenuta pubblicazione degli atti contestualmente all’aggiudicazione, è pacifico che il ricorso sia stato notificato e depositato oltre il termine decadenziale. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile per tardività e in parte improcedibile, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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