Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 7679 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Se essa dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. In mancanza di repliche o diverse richieste delle controparti, opera il principio dispositivo in senso ampio e l’unica pronuncia adottabile è quella dichiarativa dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione resa. La conseguenza processuale è la definizione del giudizio senza esame del merito, con regolazione delle spese secondo le richieste concordate dalle parti.

Il Fatto

Due società immobiliari, proprietarie di un compendio di recente edificazione in cui si esercita una media struttura di vendita alimentare, hanno impugnato davanti al TAR Liguria l’autorizzazione unica rilasciata a una società della grande distribuzione per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale della Liguria n. 49/2009. Le ricorrenti avevano ottenuto copia degli elaborati progettuali solo a seguito di istanza di accesso del maggio 2023, evasa nel giugno successivo, e avevano proposto ricorso il 29 giugno 2023.

Il giudice di primo grado, accogliendo l’eccezione dell’amministrazione e delle controinteressate, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, compensando le spese. Le società hanno proposto appello, contestando l’individuazione del dies a quo e sostenendo che il cartello di cantiere, per come formulato, non consentiva di percepire la reale portata dell’intervento. Nel giudizio si sono costituiti il Comune e le controinteressate, riproponendo le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di interesse. Respinta l’istanza cautelare, le appellanti hanno depositato una nota con cui hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese; le controparti hanno aderito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione e dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La questione giuridica non attiene quindi al merito dell’autorizzazione unica, né alla tempestività del ricorso di primo grado, ma ai poteri del giudice amministrativo di fronte alla rinuncia all’azione manifestata dalla parte ricorrente.

Il Consiglio di Stato richiama il principio, qualificato come jus receptum, secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire: deve soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il fondamento è individuato nel principio dispositivo in senso ampio che governa il processo amministrativo, ove non risultino repliche o diverse richieste delle controparti. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 7598 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 4789 del 2021.

Quanto alle spese del grado, la Corte dispone la compensazione, avendo le controparti prestato adesione alla richiesta formulata dalle appellanti. La sentenza è dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *