Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 872 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in caso di espressa dichiarazione dell’appellante di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, poiché, in assenza di repliche o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio. La parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, provocando la presa d’atto del giudice e la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Il Fatto

L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Sardegna il decreto con cui il direttore dell’Accademia di Belle Arti era stato approvato la graduatoria definitiva di un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di tre docenti di prima fascia. Il TAR Sardegna, con sentenza n. 308/2025, aveva respinto il ricorso. L’appellante ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza e riproponendo le censure disattese in primo grado.

Nel corso del giudizio l’appellante ha rappresentato di aver partecipato ad altro concorso, con esito positivo, e di aver sottoscritto il relativo contratto. Ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio nel merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità. Il controinteressato ha aderito a tale conclusione. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della sopravvenienza costituita dalla dichiarazione di venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio nel merito. Da tale dichiarazione deriva la declaratoria di improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Il Consiglio di Stato enuncia il principio per cui, in caso di espressa dichiarazione dell’appellante di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

La ragione è individuata nella vigenza del principio dispositivo in senso ampio, operante in assenza di repliche o diverse richieste ex adverso. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione.

Il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2021, n. 4789, a sostegno della qualificazione della improcedibilità quale esito conseguente alla dichiarazione della parte. La declaratoria non è quindi frutto di una valutazione officiosa, ma della presa d’atto della volontà manifestata dall’appellante.

Quanto alle spese, il Collegio ne dispone l’integrale compensazione, valorizzando le peculiarità della fattispecie e l’incidenza delle sopravvenienze sopra esposte. L’appello è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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