Carta docente e ottemperanza: termine, commissario ad acta e astreinte (TAR Lombardia n. 1815 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a sentenza di condanna al pagamento di somme, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza quando l’amministrazione non abbia eseguito neppure parzialmente il titolo. L’assenza di contestazioni dell’amministrazione sull’an e sul quantum consolida il credito e giustifica l’accoglimento del ricorso. Il giudice assegna un nuovo termine per l’integrale pagamento e, per l’ipotesi di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrendo dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, con condanna del Ministero all’attribuzione del beneficio e al rimborso delle spese di lite.

Il titolo, notificato in forma esecutiva il 23 gennaio 2023, era passato in giudicato. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo il rilascio della carta e la fissazione di una astreinte. L’amministrazione si è costituita ma non ha dedotto nulla sull’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: il titolo era definitivo e ritualmente notificato. Ha quindi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha formulato alcuna deduzione né ha indicato lo stato della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum.

Da qui la declaratoria di inottemperanza e l’assegnazione di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento. Per l’ipotesi di inutile decorso, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, con facoltà di delega, incaricato di dare corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione.

Quanto all’astreinte, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le penalità decorrono dal giorno dell’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e sono commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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