Revisione prezzi negli appalti: obbligo inderogabile ed eterointegrazione del contratto (C.G.A.R.S. n. 728 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022, impone alle stazioni appaltanti l’inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi nei documenti di gara iniziali, senza alcun margine di discrezionalità. La norma ha carattere imperativo e si impone autoritativamente sui documenti di gara e sul contratto conseguente. Ne deriva l’eterointegrazione ex art. 1339 c.c. della lex specialis e del contratto, con la nullità ex art. 1419 c.c. delle clausole difformi. L’art. 89 della direttiva 2014/25/UE non osta a tale meccanismo, poiché la clausola revisionale doveva essere inserita a monte in virtù di norma nazionale cogente e non altera le condizioni sostanziali del contratto, ma riequilibra il sinallagma originario.

Il Fatto

La società appaltatrice, mandataria di un raggruppamento temporaneo, si era aggiudicata la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un lotto di una linea ferroviaria. La convenzione richiamava l’art. 29 del d.l. n. 4/2022 prevedendo la sola compensazione dei prezzi di cui alla lett. b), senza clausola revisionale ex lett. a).

Alla stipula del contratto e dell’atto di sottomissione l’appaltatore aveva espresso motivato dissenso e formulato riserve, contestando il mancato riconoscimento della revisione e l’applicazione del prezzario aggiornato al 2023. Le riserve, non accolte, si erano intese rigettate per silentium ai sensi dell’art. 28 della convenzione. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva accolto il ricorso; la stazione appaltante ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il gravame. Sul piano processuale, il secondo motivo è infondato: l’appaltatore non era tenuto a impugnare subito gli atti di gara, ma poteva contestare il provvedimento negativo formatosi sulla riserva. La Corte richiama l’indirizzo del Cons. Stato, sez. V, n. 1069 del 2024: l’istanza di revisione avvia un procedimento che sfocia in un provvedimento autoritativo, impugnabile nel termine decadenziale. La posizione del contraente è di interesse legittimo quanto all’an, salvo il diritto soggettivo sul quantum una volta riconosciuto il compenso.

Nel merito, i motivi primo e terzo sono infondati. Dalla lettera dell’art. 29, comma 1, d.l. n. 4/2022 emerge che la norma, adottata per fronteggiare l’aumento dei prezzi nel periodo post-pandemico e tutelare la realizzazione degli investimenti del PNRR, introduce misure eccezionali e derogatorie che non lasciano apprezzamento alle stazioni appaltanti e si impongono come norme imperative. L’obbligatorietà dell’inserimento non priva l’appaltatore del rimedio in forma specifica.

Richiamando l’orientamento sedimentato sul previgente art. 115 d.lgs. n. 163/2006 (Cons. Stato, sez. IV, n. 5667 del 2022), la Corte conferma che la violazione dell’obbligo comporta l’eterointegrazione ex art. 1339 c.c. e la nullità ex art. 1419 c.c. delle clausole difformi. La ricezione della sola lett. b) non sana il difetto della lett. a): le due disposizioni hanno ambito e finalità distinti e, negli appalti di lavori, si applicano cumulativamente.

Quanto al prezzario, l’art. 26, comma 2, terzo periodo, d.l. n. 50/2022, richiamato dal comma 12 anche per le società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha carattere imperativo e si applica al rapporto controverso in virtù della pubblicazione del bando. Infine, il Collegio esclude il rinvio pregiudiziale ex art. 267 T.F.U.E.: l’art. 89 della direttiva 2014/25/UE è chiaramente compatibile con l’eterointegrazione, secondo i criteri Cilfit e Consorzio Italian Management. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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